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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
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Parere favorevole della Commissioni Affari Costituzionali della Camera al Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole sul provvedimento, già approvato dal Senato,  di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. Nel suo intervento il relatore Riccardo De Corato (FdI) ha spiegato come l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri sia stato ratificato dall’Italia con legge 13 giugno 2023, n. 83, e sia  volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità (mentre il precedente accordo, risalente al 1974, regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani). Il relatore ha inoltre precisato come con la modifica apportata dal Protocollo in esame si consenta ai lavoratori frontalieri di svolgere parte dell’attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero. De Corato ha inoltre spiegato come il Protocollo in esame preveda due articoli. Il primo, composto da due punti, riguarda l’abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo del 2020, che viene sostituito da una disposizione modificativa. La prima parte della suddetta disposizione (punto 2.1) riguarda un’integrazione relativa alla definizione di “lavoratore frontaliero”, di cui all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, consentendo al lavoratore frontaliero di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile. Tale disposizione, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, ricalca il predetto punto 2 del citato Protocollo aggiuntivo. La seconda parte della disposizione (punto 2.2) consente invece a tutti i lavoratori frontalieri – come definiti dall’Accordo del 2020 – di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell’attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero ai sensi del citato Accordo. Il relatore ha anche rilevato come l’articolo II riguardi l’entrata in vigore e l’applicazione del Protocollo di modifica: l’entrata in vigore avverrà alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l’entrata in vigore del Protocollo stesso, mentre – come specificato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (S: 1520) – l’applicazione delle disposizioni di cui all’Articolo I avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2024 – pertanto prima della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica – in virtù di una previsione della legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 97, legge n. 207 del 2024) che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale. Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica De Corato ha spiegato come gli articoli 1 e 2 rechino rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, mentre l’articolo 3 preveda la clausola di invarianza finanziaria. Infine l’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione. Il relatore ha poi rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento s’inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”. Oltre al parere della I Commissione la Commissione Esteri ha già ricevuto i responsi favorevoli delle Commissioni Finanze e Lavoro. Non si è invece ancora espressa la Commissione Bilancio. (Inform)

 

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