CAMERA DEI DEPUTATI
Alla Commissione Affari Costituzionali
ROMA – La Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole alla Commissione Affari Costituzionali, sul disegno di legge C. 2402, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. “Preso atto – si legge nel parere – che l’articolo 1, comma 1, introduce nella disciplina vigente limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per coloro che siano nati all’estero, disponendo che debba essere considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all’estero e, al contempo, sia in possesso della cittadinanza di un altro Stato, e prevedendo, nel contempo una serie di limitate eccezioni; evidenziato che il comma 1-quater delimita l’acquisto della cittadinanza italiana ai figli conviventi di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana al caso che, alla data di acquisto o riacquisto genitoriale, quei minori risiedano in Italia legalmente da almeno due anni continuativi – o dalla nascita, se di età inferiore ai due anni; preso atto che l’articolo 1-bis, al comma 1 consente l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana; rilevato che il comma 2 del medesimo articolo 1 interviene su taluni profili della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana; in particolare, prevede che non siano ammessi, quali mezzi di prova, il giuramento e la prova testimoniale e che colui il quale chieda l’accertamento dello stato di cittadino sia tenuto ad allegare e a provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. La Commissione – conclude il testo – esprime parere favorevole” Nel corso del dibattito in III Commissione il relatore Andrea Di Giuseppe (FdI- ripartizione America Settentrionale e Centrale) ha ricordato come le disposizioni vigenti in Italia in materia di cittadinanza accordino alle persone nate all’estero la facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale, né oneri finalizzati a dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica. Per il relatore questo assetto ha determinato, in particolare negli ultimi anni, la crescita esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà. Venendo al merito del provvedimento il relatore ha evidenziato come l’articolo 1, comma 1, introduca nella legge vigente sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) una nuova norma che stabilisce limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per coloro che siano nati all’estero. In particolare, stabilisce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di cittadinanza di uno Stato estero. Al contempo, la disposizione individua, alle lettere da a) a d), una serie di eccezioni alla disciplina introdotta, tra loro alternative. È dunque sufficiente che ricorra una sola di esse affinché la cittadinanza si trasmetta automaticamente anche a chi sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza. In proposito Di Giuseppe ha fatto presente che la lettera a) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia riconosciuto, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. Rilevato inoltre come la lettera a-bis), introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, faccia salvo altresì il caso in cui entro il termine sopra ricordato – le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – l’interessato abbia ricevuto comunicazione di appuntamento presso l’ufficio competente, per la presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza. Osservato poi dal relatore come la lettera b) faccia salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato giudizialmente, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. Sottolineato inoltre che le lettere c) e d) prevedono eccezioni riferite ai genitori (ascendenti di primo grado) e agli adottanti, nonché ai nonni (ascendenti di secondo grado). In particolare, per attivare l’eccezione (rispetto alla preclusione dell’acquisto della cittadinanza) la lettera c) dispone che genitori o nonni devono possedere (o dovevano possedere al momento della morte, avendosi qui riguardo al caso di loro premorienza rispetto alla nascita del figlio o nipote) “esclusivamente” la cittadinanza italiana; pertanto, in caso di doppia cittadinanza dell’ascendente di primo e secondo grado, l’eccezione non si applica. Segnalato inoltre da Di Giuseppe come la lettera d) introduca un’ulteriore eccezione nel caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio. In base alla specificazione introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, la residenza continuativa almeno biennale in Italia deve essersi realizzata successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana. Rilevata poi dal relatore come la tipizzazione di eccezioni alla preclusione miri, come evidenziato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, a connettere la trasmissione della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l’Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza. Senza modificare il principio di fondo della trasmissione della cittadinanza, che resta £saldamente ancorato allo jus sanguinis, quale elemento costitutivo della comunità nazionale”, si mira a coniugare tale principio con la sussistenza di vincoli effettivi ed attuali con la comunità nazionale, sicch锫solo in presenza di tali vincoli oggettivi, perduranti nel tempo ed espressione di un legame formale e sostanziale con la Repubblica, potrà essere garantito l’accesso al complesso indissolubile di diritti e di doveri propri dei cittadini che formano il popolo cui l’articolo 1 della Costituzione attribuisce la sovranità”. Evidenziato poi da Di Giuseppe come il comma 1-bis del medesimo articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disponga che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, divenga cittadino italiano al ricorrere di due condizioni. Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto dello status di cittadino da parte del minore. La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti alternativi: successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia; la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore, o altrimenti decorrente dalla successiva data in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione. Rilevato inoltre dal relatore che il minore straniero o apolide che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, ha la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato. Inn proposito il comma 1-ter prevede una deroga al regime appena descritto, con esclusivo riferimento allo straniero o all’apolide il quale: sia minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge; e, al contempo, sia figlio di genitori i quali, pur essendo nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza, abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita. Per tale categoria di minori, la sopra citata dichiarazione di volontà può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. Di Giuseppe ha poi osservato come il comma 1-quater delimiti l’acquisto della cittadinanza italiana ai figli conviventi di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, al caso che alla data di acquisto o riacquisto genitoriale, quei minori risiedano in Italia legalmente da almeno due anni continuativi – o dalla nascita, se di età inferiore ai due anni. Sottolineato anche come il comma 2 del medesimo articolo 1 intervenga su taluni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo, in primo luogo, che nelle suddette controversie non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale, e in secondo luogo, che nelle medesime controversie l’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l’accertamento della cittadinanza. Segnalato anche l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, che al comma 1 consente l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione di tali Stati di destinazione è rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Evidenziato poi dal relatore come l’articolo 1-bis, comma 2 riduca da tre a due anni il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita. Rilevato anche come l’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, preveda che chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, ed abbia perduto la cittadinanza italiana – ad esempio, a seguito dell’acquisto della cittadinanza straniera – la riacquisti se effettua una dichiarazione in tal senso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Precisato infine dal relator che il contributo per il riacquisto della cittadinanza (pari a 250 euro) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari.
Nel corso del dibattito è intervenuto il deputato Fabio Porta (Pd- ripartizione Europa) che ha preannunciato il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, e, in generale sul provvedimento in esame. Porta, dopo aver criticato l’uso del decreto legge per una materia così delicata, ha sottolineato come il provvedimento stravolga il principio dello ius sanguinis e cancelli di fatto, la fattispecie della doppia cittadinanza. Per Porta questo decreto legge, che non coincide con gli annunci della maggioranza di presentazione di un provvedimento recante una riforma organica della cittadinanza, che tenesse conto del ruolo significativo delle nostre comunità di connazionali all’estero, rischia di alimentare il clima di sfiducia nella politica da parte dell’opinione pubblica e di generare numerosi contenziosi che creeranno ulteriori problemi alle amministrazioni. Dopo l’intervento di Dimitri Coin (Lega ) che ha annunciato il voto contrario, a titolo personale, sulla proposta di parere presentata dal relatore, ha preso la parola il deputato Andrea Orsini (FI- PPE) che ha preannunciato il voto favorevole di Forza Italia sia sulla proposta di parere sia, in generale, sul provvedimento. Per il deputato il decreto legge contribuirà a valorizzare ancor di più il ruolo degli italiani all’estero, eliminando ogni forma di abuso nei procedimenti di concessione della cittadinanza. (Inform)