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Parere favorevole della Commissione Affari costituzionali al provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza

CAMERA DEI DEPUTATI

 

Ha illustrato i contenuti e gli obiettivi del provvedimento, già approvato dal Senato, Fausto Raciti (Pd)

 

ROMA – La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato il suo parere favorevole al provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, già approvato dal Senato.

In esso si rileva come l’Accordo, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017, ha l’obiettivo “di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due Paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e dall’Accordo stesso”. Si rileva inoltre che la materia si inquadra nella politica estera e nei rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ad illustrare il contenuto del provvedimento è stato il relatore Fausto Raciti (Pd), che ha richiamato gli impegni e le convenzioni internazionali citate nel preambolo e relative al contrasto del crimine organizzato, al traffico delle sostanze stupefacenti e al terrorismo, ribadendo l’obiettivo dell’Accordo di “promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione di polizia ai fini della lotta alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo”. Per l’Italia – prosegue il relatore, – l’autorità competente è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e i settori di cooperazione sono: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la vita e l’integrità fisica; i reati contro il patrimonio; la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; la tratta di persone e il traffico di migranti; i traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di materiali nucleari, radioattivi e tossici; la criminalità informatica e pedopornografica on line; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; la corruzione.

Vi si specifica inoltre che “le Parti collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici” e che esso non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria. Vi sono disciplinate le forme e modalità della cooperazione e individuati gli ambiti dello scambio di informazioni tra le Parti, che avrà luogo attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando in via principale il canale Interpol.

Specifici articoli individuano le procedure per le richieste di assistenza e le ipotesi di rifiuto di assistenza, previsto nel caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure sia in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali della Parte richiesta. L’assistenza può essere altresì rifiutata se l’esecuzione della richiesta comporta un onere finanziario eccessivo per la Parte richiesta.

Si evidenzia inoltre che ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione dei dati personali e delle informazioni scambiate per la collaborazione equivalente a quello in vigore nell’ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto dell’autorità competente che li ha forniti. I dati personali, inoltre, verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall’Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l’Accordo tra i due Paesi sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992 e ratificato dall’Italia nel 1996.  (Inform)

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