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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
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Parere favorevole con condizioni della Commissione Cultura sullo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – Qui di seguito il testo del parere favorevole, con condizioni,  approvato dalla Commissione Cultura a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 143 comma 4 del regolamento, dello schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407), nelle sedute dell’11, 12, 19 e 20 aprile 2017;

udite, in particolare, la relazione della deputata Blazina nella seduta dell’11 aprile e la discussione nelle sedute del 12, 19 e 20 aprile 2017;

ritenuto, a ogni modo, che lo scopo del provvedimento risulterebbe del tutto frustrato ove lo stanziamento previsto nella legge n. 198 del 2016 fosse ridotto;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

  1. all’articolo 4:
  2. a) al comma 2, siano soppressi i periodi secondo e terzo;
  3. b) al comma 3, lettera d), ai nn. 2, 3 e 4 dopo le parole «ciascun socio» sia aggiunta la seguente: «ordinario»;
  4. all’articolo 5:
  5. a) al comma 1, lettera e), secondo periodo, parole «non inferiore al 5 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 3 per cento»;
  6. b) al comma 2, la lettera e), sia sostituita dalla seguente: «e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria.»;

3.all’articolo 8:

  1. a) al comma 7, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).»;

b) al comma 14:

c) la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall’impresa editrice, nell’anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell’assunzione a contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all’informazione di età inferiore a 35 anni»;

  1. d) alla lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «fino a un massimo del 3 per cento»;
  2. all’articolo 9:
  3. a) al comma 2, le parole «non inferiore a 20.000» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40.000». Conseguentemente, al medesimo comma sia aggiunto il seguente periodo: «Si applica l’articolo 8, comma 7, ultimo periodo.»;
  4. b) al comma 5, dopo le parole «articolo 8, commi», aggiungere le seguenti: «3, 4»;
  5. l’articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«ART. 10.

(Domande e documentazione).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.».

Conseguentemente, un’analoga disposizione sia inserita per le altre tipologie di quotidiani e periodici previste nel provvedimento.

  1. all’articolo 22, comma 3, lettere b) e c), le definizioni delle voci di costo relative ad acquisto carta, stampa, distribuzione e abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, siano redatte in conformità all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c);
  2. all’articolo 32, comma 1, si provveda a coordinare il momento della cessazione dell’efficacia delle norme abrogate con quello dell’effettiva entrata in vigore delle nuove. (Inform)

 

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