SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 604/2013 dell’Unione europea per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (v. http://www.senato.it/leg/17/
Il relatore Francesco Campanella (gruppo misto) ha illustrato la proposta di regolamento che, alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, intende chiarire quale sia lo Stato membro competente, al fine di garantire che prevalga sempre l’interesse superiore del minore, evitando che quest’ultimo sia inutilmente trasferito da uno Stato membro all’altro e promuovendo una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati. La domanda di protezione internazionale del minore, quindi, dovrà essere esaminata dallo Stato membro in cui il minore ha presentato l’istanza e in cui lo stesso si trova.
Se il minore ha presentato più domande di protezione internazionale, la competenza dell’esame ricade sullo Stato membro in cui il minore si trova; se il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda, tale Stato deve offrirgli l’effettiva possibilità di presentare domanda nel suo territorio. Se decide di presentare domanda in quello Stato membro, il minore resterà in tale Stato, che sarà competente per l’esame; in caso contrario, la competenza per l’esame ricadrà sullo Stato membro in cui il minore ha presentato l’ultima domanda di protezione internazionale.
Nella risoluzione approvata, la Commissione “esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno stato membro, si pronuncia in senso favorevole”. (Inform)