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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

LPCC, ovvero la Legge sulle Prestazioni Complementari Cantonali

ITALIANI IN SVIZZERA

Su“La notizia di Ginevra” giugno 2017, la rubrica dell’Avv. Testaguzza

Potere esecutivo degli uffici

 

GINEVRA – In ordine alla LPCC, è importante far conoscere a coloro che usufruiscono di aiuti sociali, che in caso di richiesta di restituzione degli aiuti percepiti, il servizio delle prestazioni complementari ha un’arma molto efficace per assicurarsi la restituzione di quanto erogato da parte degli interessati che avessero usufruito di aiuti senza averne diritto.

Mi riferisco, naturalmente, alla nota vicenda delle domande di regolarizzazione che ha fatto seguito, a Ginevra, su iniziativa del Consigliere Mauoro Poggia, all’entrata in vigore dell’aspetto penale in caso di truffa agli enti assistenziali, a ottobre dello scorso anno.

Tutti coloro che hanno inviato una domanda di regolarizzazione all’SPC entro la fine del dicembre 2016, hanno usufruito della possibilità di evitare un procedimento penale e l’eventuale espulsione dalla Svizzera, ma non la restituzione degli aiuti indebitamente percepiti negli ultimi 7 anni, a fronte dell’autodichiarazione del possesso di beni all’estero (case, denaro, pensioni, etc.). I 7 anni, ricordo, possono arrivare fino a 15 nel caso in cui, all’esito di un procedimento penale, venisse riconosciuta la truffa.

Le persone che si sono autodenunciate lo scorso anno, mediante la domanda di regolamentazione, dunque, stanno vedendo arrivare richieste di rimborso anche molto salate (da 50.000 a 200.000 franchi e oltre) a seconda dell’ammontare degli aiuti ricevuti negli ultimi 7 anni. Molte si trovano in difficoltà nella restituzione. Molte altre non comprendono affatto di aver sbagliato fin dall’inizio a chiedere aiuti sociali senza dichiarare le loro proprietà nel loro complesso.

Devo anche precisare un’altra abitudine sbagliata intrapresa nel tempo dai beneficiari degli aiuti sociali: quella di donare ai propri figli o nipoti, i propri beni (case o denaro poco importa), pensando che spogliandosene avrebbero potuto giustificare una difficoltà economica da compensare con il denaro pubblico. Purtroppo, però, tale abitudine è divenuta, oggi, un’arma a doppio taglio. La normativa del servizio di prestazioni complementari prevede, difatti, che i beni donati a terzi, non vengono considerati come “usciti” dal patrimonio dei donanti e sono comunque presi nel conteggio dei beni ancora a disposizione di quanti chiedono o percepiscono aiuti. In pratica, se decido di donare 50.000 franchi ai miei figli, oppure la casa di vacanze in Italia, sia il denaro, sia il valore della casa vengono considerati come ancora facenti parte del mio patrimonio.

In questo modo si cerca di scoraggiare la prassi di spogliarsi volontariamente e gratuitamente dei propri beni. Non tutto si può avere: patrimonio ed anche aiuti sociali. La normativa prevede che prima di accedere ad aiuti con denaro pubblico, che è carico, ricordiamolo e sottolineiamolo, di tutta la comunità, bisogna esaurire il proprio patrimonio e successivamente si può far richiesta in caso di effettivo ed oggettivo bisogno.

Scopo della macchina sociale, infatti, è quello di aiutare chi si trova in difficoltà economica in modo da farlo vivere il più dignitosamente possibile.

Lo stato sociale è stato una grandissima conquista che è iniziata in Inghilterra nel lontano 1601, per poi evolvere con la rivoluzione industriale nel 1834 e iniziare ad espandersi in Europa negli anni 40 del 1900. E’ una caratteristica dei moderni stati di diritto che si fondano sul principio di uguaglianza. È il fondamento di ogni Stato, senza il quale non sarebbe possibile chiamarlo tale. Da esso deriva la finalità di ridurre le disuguaglianze sociali. Con esso ci si propone di fornire e garantire diritti e servizi sociali quali, ad esempio, l’assistenza sanitaria, la pubblica istruzione; l’indennità di disoccupazione, i sussidi familiari, in caso di accertato stato di povertà o bisogno; la previdenza sociale (assistenza d’invalidità e di vecchiaia); l’accesso alle risorse culturali (biblioteche, musei, tempo libero); la difesa dell’ambiente naturale.

Questi servizi, importantissimi ed indispensabili, gravano sui conti pubblici attraverso la cosiddetta spesa sociale in quanto richiedono ingenti risorse finanziarie, le quali provengono in buona parte dal prelievo fiscale che ha, nei Paesi democratici, un sistema di tassazione progressivo in cui l’imposta cresce più che proporzionalmente al crescere del reddito.

Cosa significa tutto questo? Che nello stato di diritto tutti hanno diritto, appunto, ad essere uguali e in caso di eccessive differenze economiche, lo stato interviene per riequilibrare le disuguaglianze. Ma lo stato siamo noi cittadini.

Non esiste uno stato senza un territorio e senza una popolazione. Ecco, dunque, che ciascuno di noi ha il dovere civile e morale di non “barare”, proprio in favore di chi ha veramente bisogno di aiuto.

Tutto quel che precede serve a giustificare, in qualche modo, le opzioni a disposizione degli uffici per recuperare quanto dovuto da chi, consapevole o meno, ha richiesto e ricevuto aiuti che non spettavano alla luce della sua reale condizione economica.

Uno degli strumenti lo troviamo all’art. 25 della LPCC che forse non tutti conoscono. Si tratta di una previsione normativa che permette di bloccare i conti bancari, postali, fondi e qualsiasi bene mobile, semplicemente con una comunicazione scritta a chi detiene questi beni. Mi spiego meglio: se ho usufruito di aiuti sociali ed ora devo restituire una certa somma, l’ufficio delle prestazioni complementari ha il potere di bloccare i miei conti bancari in Svizzera con una semplice comunicazione scritta agli istituti bancari ove si trovano i miei fondi. Non c’è bisogno di alcun ordine da parte di un giudice, nè di alcun titolo e può essere fatto in qualsiasi momento. Questo comporta che, se il debitore non firma la liberatoria alla banca per permettere il prelievo di quanto esistente nei conti, tali conti restano bloccati impedendo qualunque operazione, in entrata o in uscita.

Tale blocco resta anche in caso di eventuale ricorso alle autorità giudiziarie per opporsi alla richiesta di rimborso o al blocco dei conti. Potenzialmente, dunque, i conti potrebbero restare bloccati per tutta la durata dei procedimenti giudiziari.

Una volta ricevuti i conteggi, dunque, non resta che fare una eventuale opposizione nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento (finalizzata a far rifare i conteggi se si rilevano degli errori) oppure richiedere una rateazione. Se le somme sono importanti si potrebbe anche tentare di trovare un accordo con gli uffici, da valutare, però, caso per caso. In caso di blocco dei conti, dunque, la cosa più semplice e rapida da fare è quella di pagare.

Una volta esaurite le risorse, comunque, il cantone è sempre disponibile ad erogare ancora una volta degli aiuti sociali.

La sottoscritta sarà presente alla SAIG per questo ed altri argomenti di interesse comune, compresa, come sempre, l’amnistia fiscale, nei giorni 3 e 10 luglio dalle 14.00 alle 17.00. (Avv. Alessandra Testaguzza – La notizia di Ginevra, giugno 2017 /Inform)

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