CAMERA DEI DEPUTATI
Gli interventi del relatore Fabio Porta (Pd) e di Renata Bueno (Maie)
ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha avviato ieri l’esame dei disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
Relatore del provvedimento il deputato eletto all’estero per il Pd Fabio Porta, presidente del Comitato permanente per gli Italiani nel mondo. Egli si è soffermato in particolare sull’articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento e prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o vi abbia la residenza permanente), che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, che alla persona condannata non sia stata comminata la pena di morte, che vi sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra Stato mittente e Stato trasferente. L’articolo 6 delinea la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona condannata rivolgendo una petizione all’autorità competente della Parte mittente o di quella ricevente. Ai sensi dell’articolo 7 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato. L’articolo 8 prescrive che le autorità competenti, ai fini della decisione sul trasferimento, tengano in conto alcuni fattori tra i quali la gravità del reato, gli eventuali precedenti penali, le condizioni di salute e l’esistenza di rapporti socio-famigliari nel paese di origine.
Per effetto del trasferimento, l’autorità competente della parte ricevente dovrà garantire l’applicazione della pena così come determinata dalla parte mittente (articolo 10). Il trasferimento non potrà avere luogo, salvo il consenso delle due parti, se la natura o la durata della pena siano incompatibili con l’ordinamento della parte ricevente. In base all’articolo 12, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna stessa, mentre entrambe le parti sono titolate a concedere misure di clemenza quali la grazia, l’amnistia o l’indulto (articolo 13). L’articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell’accordo, precisando che le spese derivanti dall’applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente. Ai sensi dell’articolo 16, l’accordo è applicabile all’esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l’entrata in vigore del medesimo.
Il vice ministro degli Esteri Lapo Pistelli ha poi sottolineato l’importanza della ratifica in oggetto alla luce del grande sviluppo dei rapporti italo-brasiliani, pur rilevando che la controparte non ha ancora concluso l’iter di sua competenza.
Nel dibattito è intervenuta anche la deputata eletta all’estero Renata Bueno (Maie), firmataria di un’altra proposta di legge sullo stesso argomento, sostanzialmente convergente con il ddl del governo, che ha ribadito la necessità di procedere celermente a ratificare un accordo di indubbia utilità al fine di far scontare la pena nei rispettivi paesi d’origine. Quanto al ritardo da parte brasiliana, fa presente che quel Governo ha trasmesso il provvedimento al Parlamento. Al riguardo, lamenta che purtroppo anche su tale argomento le relazioni bilaterali hanno risentito degli echi del caso Battisti, anche se oggi è il momento di riprendere e portare avanti le intese raggiunte in ogni campo.
La Commissione ha infine adottato come testo base, su proposta del presidente Andrea Manciulli, il ddl del governo, come indicato dal relatore. (Inform)