SENATO DELLA REPUBBLICA
Il relatore Alessandro Alfieri (Pd) ha sottolineato l’importanza delle intese in esame, che coinvolgono 85 mila i lavoratori italiani si trasferiscono quotidianamente in territorio elvetico, soprattutto nel Canton Ticino
ROMA – La Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: l’Accordo tra Italia e Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; e il Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Ad illustrare il provvedimento è stato il relatore Alessandro Alfieri (Pd) che ha sottolineato che le intese in esame sono viste con grande interesse nelle regioni italiane che confinano con la Svizzera, visto che sono ben 85 mila i lavoratori italiani si trasferiscono quotidianamente in territorio elvetico, soprattutto nel Canton Ticino.
L’intesa è destinata a sostituire quella attualmente in vigore, risalente al 1974, ed è frutto di un confronto decennale fra le Parti e di consultazioni con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera, con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. L’obiettivo è migliorare l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera.
Nello specifico, l’Accordo bilaterale relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dal precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione, l’Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare – precisa il relatore, – i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato.
Più in dettaglio, l’Accordo definisce innanzitutto la sfera soggettiva di applicazione, riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato. Per l’Italia, tale area di frontiera include le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, e la Provincia Autonoma di Bolzano, e, per la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Di seguito vengono poi disciplinate le modalità di imposizione dei medesimi lavoratori frontalieri, applicando il principio di non discriminazione nei loro confronti e stabilendo l’eliminazione della doppia imposizione fiscale sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni da essi ricevuti.
Ad una Commissione mista è delegato il compito di risolvere eventuali controversie interpretative o applicative dell’Accordo. L’intesa precisa anche l’ambito della cooperazione amministrativa bilaterale, da realizzarsi attraverso uno scambio di informazioni – nel rispetto del più recente standard dell’OCSE – relative ai dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, all’ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, necessari per consentire allo Stato di residenza di determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere.
Oltre a disciplinare i termini per la sua entrata in vigore e a porre una clausola di riesame quinquennale per valutare eventuali modifiche da apportare al testo, l’intesa prevede anche un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, con l’applicazione del regime di tassazione esclusiva in Svizzera e meccanismi di compensazione finanziaria a beneficio dei comuni italiani di confine da parte dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese fino al 2033.
Dell’Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa che prevede – fra l’altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi, la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri, la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista.
Il nuovo Accordo inoltre comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche parte delle disposizioni della Convenzione con la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguandone i riferimenti.
Il disegno di legge di ratifica degli strumenti normativi sopra richiamati, oltre all’autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, fissa una franchigia a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, e disciplina la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti. Ulteriori articoli riguardano la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro, i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, la ripartizione della compensazione finanziaria, le risorse per i comuni di frontiera e l’istituzione e il riparto di un Fondo per lo sviluppo economico delle infrastrutture di confine.
La Commissione Esteri, di intesa con la Commissione Finanze, conviene di procedere con lo svolgimento di audizioni mirate che coinvolgano i vari rappresentanti sindacali dei frontalieri e delle comunità dell’area, al fine di avere un quadro cognitivo completo delle problematiche sottostanti alla ratifica degli accordi in esame. Il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova richiama l’importanza del provvedimento e auspica una ponderata e sollecita conclusione del suo iter parlamentare.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)