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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

La Commissione Esteri Difesa del Senato ha avviato l’esame congiunto dei disegni di legge sulla revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero e sulla disciplina della rete consolare onoraria (La Marca)

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

ROMA – La Commissione Esteri-Difesa del Senato ha avviato l’esame congiunto del disegno di legge di riguardante la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero, già approvato dalla Camera dei Deputati, e del disegno di legge,   La Marca e altri, sulla Delega al Governo in materia di disciplina della rete consolare onoraria. Per quanto riguarda il primo provvedimento sui servizi per l’estero la Presidente della III Commissione Stefania Craxi ha disposto di adottare come testo base, il ddl n. 1683, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati e contenente una disciplina più omnicomprensiva della materia. Questo provvedimento è stato illustrato dal relatore Roberto Menia (FdI) che ha spiegato come il disegno di legge 1683 sia collegato alla manovra di finanza pubblica per l’anno 2025 e sia finalizzato ad introdurre modifiche normative per la revisione dell’offerta di servizi per i cittadini e le imprese all’estero. Menia ha rilevato come  il Capo I (articoli 1-3) rechi disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazioni di firme, il Capo II (articoli 4-5) disponga in materia di passaporti e di validità della carta d’identità ai fini dell’espatrio, ed infine il Capo III (articoli 6-7) rechi disposizioni organizzative, finanziarie e finali. L’articolo 1 – parzialmente modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati – contiene disposizioni volte all’istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis, ora affidati agli uffici consolari. In particolare, le nuove disposizioni riducono le competenze degli Uffici consolari in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, stabilendo come essi abbiano la sola competenza di accertare il mantenimento della cittadinanza italiana, rilasciando il relativo certificato, da parte di persone residenti nella circoscrizione e già riconosciute come cittadini, nonché di riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d’età residenti nella circoscrizione e figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali. In proposito Menia ha spiegato come le nuove disposizioni prevedano altresì che, ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria e dei sindaci in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana, le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all’estero siano presentate direttamente presso un ufficio di livello dirigenziale generale istituito all’interno del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Limitatamente alla trattazione di queste domande e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l’Ufficio e i Capi delle strutture dirigenziali del medesimo eserciteranno i poteri conferiti rispettivamente all’autorità consolare e al Capo dell’ufficio consolare, anche ai fini della delegabilità delle relative funzioni.  Il relatore ha poi sottolineato come l’articolo 2 introduca una modifica di carattere procedurale alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia. L’articolo 3 introduce invece numerose modifiche alla legge n. 470 del 1988 riguardante l’Anagrafe e il censimento degli italiani all’estero e al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 323 del 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell’anagrafe, tra cui l’istituzione, ad opera del Codice dell’amministrazione digitale, dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE). Il relatore ha anche rilevato come il Capo II (articoli 4 e 5) – parzialmente modificato nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati – detti disposizioni per l’adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d’identità ai fini dell’espatrio. In particolare, l’articolo 4 introduce modifiche di carattere procedurale, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni normative nel frattempo intercorse. A sua volta, l’articolo 5 introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d’identità sia titolo valido per l’espatrio se non sussista una condizione che legittimi il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d’identità sia apposta l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”. Menia ha anche segnalato come i commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, introdotti durante l’esame in sede referente, prevedano che i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE possano presentare domanda di rilascio della carta d’identità elettronica presso i comuni, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dal Ministero dell’interno e dal MAECI.  Il relatore ha poi evidenziato come il Capo III (articoli 6 e 7) contenga disposizioni organizzative, finali e finanziarie. L’articolo 6, in particolare, modificato durante l’esame in sede referente, prevede alcune disposizioni organizzative atte ad adeguare l’ordinamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale all’esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati, a partire dall’inserimento, tra i compiti fondamentali del Ministero, della promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l’estero. L’articolo 7 – anch’esso modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati – reca invece la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, ed in particolare di quelli derivanti dagli obblighi assunzionali, di formazione e di funzionamento degli uffici, disposti dall’articolo 1 e dall’articolo 6, comma 1, lettera e), pari a euro 11.870.243 per l’anno 2026, a euro 15.770.243 per l’anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall’anno 2028. Da ultimo, il relatore ha evidenziato come il testo in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia. Ha poi preso la parola la senatrice Francesca La Marca (Pd – ripartizione America Settentrionale e Centrale), ha sottolineato come il proprio disegno di legge sulla disciplina della rete consolare onoraria non rappresenti solo una proposta di natura amministrativa, ma un intervento strategico a vantaggio di uno dei pilastri della presenza istituzionale all’estero dell’Italia, ossia quello della rete consolare onoraria. La Marca ha spiegato come l’importanza del lavoro che i consoli onorari svolgono per garantire, anche nei territori più vasti,  attraverso l’accessibilità e la capillarità per i cittadini italiani all’estero dei servizi consolari, sia un dato riconosciuto da tutti, dal momento che questi uffici diventano veri e propri punti di riferimento per i connazionali, di fatto colmando le lacune dovute alla distanza dalle sedi consolari tradizionali. La deputata ha rilevato  come tale aspetto sia,  ad esempio, chiaramente visibile in Nord America, dove la rete è spesso sottodimensionata rispetto alla domanda di servizi. La Marca ha poi precisato come lo scopo della propria iniziativa parlamentare risieda, nell’opportunità di introdurre una riforma graduale ma sistemica della rete consolare onoraria, con il duplice obiettivo di riconoscerla come parte integrante della presenza dello Stato italiano all’estero, e di inserirla, al contempo, in un quadro normativo che ne valorizzi la trasparenza, la stabilità e la meritocratica. A suo avviso, infatti, pur basandosi su un servizio volontario e non retribuito, la rete consolare onoraria deve poter contare su meccanismi normativi solidi che riducano il rischio di trattamenti disomogenei, e ne rafforzino la legittimazione democratica all’interno del sistema diplomatico-consolare. (Inform)

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