CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Affari Esteri della camera ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica dell’accordo tra Italia e Svizzera concernente il trasporto di cabotaggio nell’ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus: intesa siglata a Roma nel 2024.
Il relatore Simone Billi (Lega- ripartizione Europa) ha evidenziato come l’accordo in oggetto intenda rafforzare la stretta integrazione di un territorio omogeneo per geografia, storia, cultura e lingua, che comprende le regioni frontaliere dell’Italia e della Confederazione svizzera, nonché facilitare la mobilità dei lavoratori transfrontalieri e giovare all’ambiente e alla circolazione stradale del territorio interessato. Più nel dettaglio, si intende superare l’attuale quadro normativo che rende antieconomico e difficoltoso il trasporto collettivo degli oltre 75 mila lavoratori frontalieri lombardi e piemontesi che ogni giorno si recano nel Canton Ticino, con pesanti conseguenze sulla viabilità di confine, sull’ambiente e sull’impatto energetico di detta mobilità. Billi, dopo aver ricordato che i servizi regolari tra l’Italia e la Svizzera sono erogati in forza dell’accordo internazionale UE-Svizzera del giugno 1999, ratificato dall’Italia con la legge n. 364 del 2000, ha inoltre osservato che l’articolo 20 di tale accordo dispone che nell’ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus i trasporti esercitati da vettori interni ad uno Stato non sono consentiti nell’altro Stato (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali preesistenti, se non discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell’Unione europea e non distorsivi della concorrenza. Dal relatore è stato inoltre sottolineato come la Svizzera abbia sollevato l’esigenza che, nell’ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra l’Italia e la Svizzera, siano consentiti trasporti di cabotaggio, cioè per l’appunto servizi di trasporto interni all’altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede. Pertanto, con decisione (UE) 2020/854, l’Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera in deroga a quanto previsto dall’accordo fra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea. Venendo all’illustrazione dell’articolato, Billi ha rilevato che l’articolo 1 individua l’oggetto dell’accordo nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell’ambito dei servizi internazionali regolari – dunque, non occasionali – effettuati con autobus tra i medesimi Paesi. L’articolo 2 individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell’ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell’Unione europea. L’articolo 3 individua l’ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio: per la Svizzera, i Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni; per l’Italia, le Regioni Piemonte e Lombardia, e le Regioni autonome Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. L’articolo 4 individua le diverse fasi del procedimento amministrativo che si conclude con l’autorizzazione in Italia o la concessione in Svizzera di un trasporto di cabotaggio. Si dispone inoltre, che l’autorità competente possa negare l’autorizzazione qualora il trasporto di cabotaggio oggetto di domanda comprometta l’equilibrio economico del contratto in cui è inserito un comparabile servizio regolare nazionale soggetto ad obblighi di pubblico servizio. L’articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall’accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti. L’articolo 6 individua invece per ciascuna delle due Parti contraenti l’Autorità competente per l’attuazione del medesimo accordo (per l’Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto) e quella competente per l’autorizzazione, la modifica, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio (per l’Italia, la Regione nel cui territorio ha partenza il trasporto di cabotaggio o gli altri Enti competenti secondo le disposizioni di legge emanate dalla regione stessa). L’articolo 7 individua poi nella riunione di una Commissione mista, composta dalle autorità competenti individuate nel medesimo accordo, la modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso. L’articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo in sede di Commissione mista. L’articolo 9, infine, individua i tempi per l’entrata in vigore dell’accordo, che resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia. Quanto al disegno di legge di ratifica Billi ha rilevato che questo si componga di quattro articoli; in particolare, l’articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall0attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni interessate devono provvedere all’attuazione dell’accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presidente della III Commissione Giulio Tremonti, ha dichiarato concluso l’esame preliminare del provvedimento che verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. (Inform)