CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei deputati ha avviato l’esame di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Armenia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.Ad illustrare il testo, già approvato dal Senato, è stato il relatore Paolo Formentini, che ha segnalato come l’Accordo rientri tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.
Ha poi ricordato che i rapporti tra Italia e Armenia sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che l’adozione di norme volte a integrare le disposizioni della Convenzione risponde all’esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria – come ad esempio l’audizione di testimoni o imputati attraverso la video-conferenza – e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti. Per quanto non diversamente disposto dall’Accordo, continueranno a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea.
Il provvedimento individua specifiche forme di assistenza giudiziaria e vi si comprendono anche l’esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati. L’elenco non è tuttavia esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale che ricomprende «qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta». È prevista inoltre la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l’altra osservi, nell’esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i princìpi fondamentali del suo ordinamento.
Per rendere più celeri le procedure di cooperazione, viene anche previsto che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dalla Convenzione europea, ovvero i rispettivi Ministeri di giustizia. Nella parte che disciplina la comparizione mediante videoconferenza, essa viene prevista per l’audizione di testimoni e periti e per l’interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. Viene previsto che la videoconferenza possa essere utilizzata anche per l’assunzione di altre prove.
Viene disposta poi la più ampia assistenza anche in materia di accertamenti bancari e finanziari, senza poter rifiutare l’assistenza per motivi di segreto bancario.
Gli oneri finanziari per i trasferimenti di detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc. sono stimati in euro 67.835 euro a decorrere dall’anno 2023, e vi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli Esteri. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)