direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

La Commissione Esteri della Camera ha avviato l’esame di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Armenia per facilitare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei deputati ha avviato l’esame di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Armenia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.Ad illustrare il testo, già approvato dal Senato, è stato il relatore Paolo Formentini, che ha segnalato come l’Accordo rientri tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.

Ha poi ricordato che i rapporti tra Italia e Armenia sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che l’adozione di norme volte a integrare le disposizioni della Convenzione risponde all’esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria – come ad esempio l’audizione di testimoni o imputati attraverso la video-conferenza – e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti. Per quanto non diversamente disposto dall’Accordo, continueranno a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea.

Il provvedimento individua specifiche forme di assistenza giudiziaria e vi si comprendono anche l’esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati. L’elenco non è tuttavia esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale che ricomprende «qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta». È prevista inoltre la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l’altra osservi, nell’esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i princìpi fondamentali del suo ordinamento.

Per rendere più celeri le procedure di cooperazione, viene anche previsto che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dalla Convenzione europea, ovvero i rispettivi Ministeri di giustizia. Nella parte che disciplina la comparizione mediante videoconferenza, essa viene prevista per l’audizione di testimoni e periti e per l’interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. Viene previsto che la videoconferenza possa essere utilizzata anche per l’assunzione di altre prove.

Viene disposta poi la più ampia assistenza anche in materia di accertamenti bancari e finanziari, senza poter rifiutare l’assistenza per motivi di segreto bancario.

Gli oneri finanziari per i trasferimenti di detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc. sono stimati in euro 67.835 euro a decorrere dall’anno 2023, e vi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli Esteri. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Powered by Comunicazione Inform | Designed by ComunicazioneInform