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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Italia-India, esaminato della Commissione Esteri della Camera l’accordo sulla cooperazione nel settore della difesa

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Esteri della Camera  ha esaminato il provvedimento di ratifica dell’accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e India. Paolo Formentini (Lega), in qualità di relatore, ha spiegato in premessa che l’accordo è composto da un preambolo e da tredici articoli e ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale: tale obiettivo si inquadra nella più ampia strategia che l’Italia intende sviluppare nella regione indo-pacifica per difendere la democrazia, mantenere lo status quo e preservare il libero esercizio della libertà di navigazione. Formentini ha ricordato che per l’Italia la connessione tra il Mediterraneo e l’Indo-Pacifico è sempre più strategica. Venendo al contenuto del provvedimento , Formentini ha fatto presente che l’accordo disciplina la cooperazione tra le Parti in base ai princìpi di eguaglianza, reciprocità, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale di entrambe le parti. L’accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la parte italiana, agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. In particolare, la cooperazione riguarda i seguenti ambiti: politica di sicurezza e di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; cooperazione industriale, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (joint venture); formazione in ambito militare; condivisione di informazioni. Quanto alle modalità, tale cooperazione potrebbe avvenire attraverso: visite di delegazioni civili e militari in condizioni di reciprocità; scambio di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di personale docente nonché studenti di istituti militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze. Spetterà ai rispettivi Ministri della Difesa la competenza per l’esecuzione e l’attuazione dell’accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, si stabilisce che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relative all’esecuzione dell’accordo. Si disciplina inoltre il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. Si regola inoltre la cooperazione in materia di armamenti, munizioni, armi e sensori. In base a tale disposizione, le parti possono cooperare nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione, nella vendita, nelle consulenze e in qualsiasi altra attività concordata reciprocamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di difesa, i sistemi, le piattaforme, i pezzi di ricambio, l’hardware, il software e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata reciprocamente. Le parti si impegnano, altresì, a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della parte che lo ha originariamente fornito. Si impegnano altresì le parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità all’accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle parti nonché, per quanto concerne l’Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. Si regola poi il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati da ‘riservato’ a ‘segreto’, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’accordo. L’accordo dovrebbe entrare in vigore dalla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con cui le parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica: è prevista la possibilità di modificare l’accordo attraverso il reciproco consenso della parti, manifestato per iscritto. L’intesa in esame dovrebbe restare in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso di una delle parti. Quanto al disegno di legge di ratifica, si evidenzia che esso si compone di quattro articoli. In particolare, l’art. 3 dispone in merito agli oneri finanziari connessi all’organizzazione delle riunioni annuali svolte nell’ambito della cooperazione, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall’anno 2024. Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)

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