direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
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Inps: il certificato di pensione è disponibile sul portale istituzionale

SOCIETA’

 

ROMA – I beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali fornite dall’Inps possono ottenere il certificato di pensione (modello ObisM): dal 9 maggio, infatti, accreditandosi sul portale INPS.it, nella sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino” il certificato è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI-1 confluita in Istituto dal 1° luglio 2022. Il modello ObisM viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali: in particolare, per l’anno 2024, sulla mensilità di gennaio è stato riconosciuto un aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, in base all’indice stabilito in via previsionale al 5,4% e applicato in base alla normativa vigente. Il certificato riporta, se spettante, l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (ai sensi dell’art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di Bilancio 2023): tale incremento, per il 2024, è riconosciuto nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, per ciascuna delle mensilità e fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.È possibile ottenere il modello ObisM accreditarsi sul portale INPS.it tramite i consueti canali: SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi); PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID; eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso di variazione dell’importo di pensione, il certificato di pensione viene contestualmente aggiornato. Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92): non avendo natura di trattamento pensionistico, esse non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.(Inform)

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