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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Gazzetta Ufficiale il decreto del Maeci per l’ingesso in Italia dei discendenti italiani per lavoro subordinato al di fuori dalle quote di immigrazione

ITALIANI ALL’ESTERO

 

ROMA – Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025, il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 17 novembre 2025, recante “Individuazione degli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Si tratta di Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay, Paesi in cui al 31 dicembre 2024 risiedono – si precisa nel decreto –  più  di 100.000  cittadini  italiani  iscritti  nell’anagrafe  dei  cittadini italiani residenti all’estero (AIRE):  Argentina  (989.901),  Brasile (682.300), Stati  Uniti  d’America  (241.056),  Australia  (166.848), Canada (148.251), Venezuela (116.396) e Uruguay (115.658) . Per il momento nel decreto non si è ritenuto di accogliere la proposta di estensione  a Sudafrica, Messico, Perù e Cile, avanzata  dal  Consiglio Generale degli Italiani all’Estero .

Di seguito il testo del decreto

“IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con  IL MINISTRO DELL’INTERNO  e  IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in  particolare  l’art. 27, comma 1-octies;

Visto il decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74,  e  in  particolare l’art. 1-bis;

Visto il parere del Consiglio generale degli  italiani  all’estero, reso ai sensi dell’art. 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368;

Considerata l’esigenza di individuare gli Stati di destinazione  di rilevanti  flussi  di  emigrazione  italiana  ai  cui  cittadini,  se discendenti di cittadino italiano,  è  consentito  l’ingresso  e  il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui  all’art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle   disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, con le procedure di cui  all’art.  22  del  medesimo testo unico;

Ritenuto di individuare gli Stati sopra  citati  sulla  base  della consistenza attuale delle collettività italiane ivi residenti;

Considerato che, nell’ambito dei Paesi al di fuori  del  continente europeo, nei seguenti Paesi al 31 dicembre  2024  risiedono  più di 100.000  cittadini  italiani  iscritti  nell’anagrafe  dei  cittadini

italiani residenti all’estero (AIRE):  Argentina  (989.901),  Brasile (682.300), Stati  Uniti  d’America  (241.056),  Australia  (166.848), Canada (148.251), Venezuela (116.396) e Uruguay (115.658);

Ritenuto  opportuno favorire l’immigrazione di ritorno dei discendenti di cittadini italiani residenti nei succitati Paesi;

Ritenuto tuttavia opportuno, anche in considerazione del  carattere innovativo della misura prevista dall’art. 1-bis del decreto-legge n.36 del 2025, limitarne, in una prima fase,  l’applicazione  ai  Paesi sopra  indicati,  rinviando  a  successivi  eventuali   provvedimenti l’estensione ad altri Paesi;  Ritenuto, pertanto, di non accogliere la proposta di  estensione  a Sudafrica, Messico, Perù  e Cile, formulata  dal  Consiglio  generale degli italiani all’estero;

Decreta:

Art. 1

  1. Ai sensi dell’art. 27, comma 1-octies,  del  testo  unico  delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, gli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se  discendenti  di  cittadino italiano, è consentito l’ingresso  e  il  soggiorno  in  Italia  per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all’art.  3,  comma 4, del suddetto testo unico, con le procedure di cui all’art. 22  del medesimo testo unico sono i seguenti: Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay.
  2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

Il Ministro degli affari esteri  e della cooperazione internazionale  Tajani

Il Ministro dell’interno Piantedosi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone” (Inform)

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