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In Commissione Esteri l’esame del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Corea del Sud per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali

CAMERA DEI DEPUTATI

La relatrice Francesca La Marca (Pd) illustra il provvedimento di ratifica, già approvato dal Senato

ROMA – Nella seduta di ieri la Commissione Esteri della Camera ha iniziato l’esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Il provvedimento, gè approvato dal Senato, è stato illustrato dalla relatrice Francesca La Marca, eletta all’estero per il Pd nella ripartizione dell’America Settentrionale e Centrale. La Marca ha rilevato innanzitutto che il Protocollo si compone di sei articoli. L’articolo I sostituisce il paragrafo 3 b) dell’articolo 2 della Convenzione del 1989, onde aggiornare l’elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive – proprio il riferimento all’IRAP costituisce la ragione dell’aggiornamento dell’elenco – ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L’articolo II modifica il paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l’individuazione delle Autorità competenti. L’articolo III sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell’articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo – come specifica la relazione introduttiva al provvedimento – di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giuridici, eliminando altresì il riconoscimento di crediti d’imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica in quanto la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.

L’articolo IV sostituisce integralmente l’articolo 26 della Convenzione del 1989, dedicato allo scambio di informazioni di carattere tributario tra le competenti autorità delle due parti, onde estendere le sfere di cooperazione reciproca: il paragrafo 5 della nuova formulazione dell’articolo 26 prevede, tra l’altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’Ocse in materia. Vi saranno tuttavia casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sarebbe contraria all’ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

L’articolo V aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.

Infine, l’articolo VI prevede la reciproca notifica tra le due Parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del Protocollo in esame, entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.

La Marca ha fatto notare che si parla spesso di analogie tra l’economia italiana e quella coreana, entrambe dotate di una forte impronta manifatturiera, e di differenze dei tessuti produttivi, quello coreano dominato dai grandi conglomerati e quello italiano caratterizzato dalla diffusione della piccola e media impresa: la ratifica del Protocollo in oggetto potrà sicuramente concorrere a consolidare un quadro giuridico più favorevole a nuove forme di collaborazione tra le realtà imprenditoriali dei due paesi.

Al riguardo si registra una tendenza assai costante e positiva degli scambi commerciali italo-coreani che si è particolarmente rafforzata nel corso del 2013, con un exploit delle esportazioni italiane, in crescita dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente, pari a 5,38 miliardi di dollari, nuovo record storico. Rileva che le esportazioni coreane verso l’Italia sono state pari a 3,13 miliardi di dollari, in calo del 4,17 per cento. Il surplus commerciale dell’Italia nei confronti della Corea è pertanto ammontato a 2,25 miliardi di dollari, in aumento del 44 per cento rispetto all’anno precedente.

L’interscambio complessivo tra i due Paesi ha toccato nel 2013 la cifra di 8,5 miliardi di dollari, in aumento del 5 per cento rispetto al 2012. In ambito UE, l’Italia rappresenta il quarto Paese fornitore, preceduta nell’ordine da Germania, Regno Unito e Francia, e il settimo cliente della Corea del Sud.

La relatrice Francesca La Marca ha concluso auspicando una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di autorizzazione, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, che non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che anzi, secondo la relazione tecnica allegata, potrebbe favorire un potenziale recupero di gettito a favore dell’erario italiano, grazie alla possibile emersione di una maggiore base imponibile.  Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)

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