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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Esteri l’accordo con il Montenegro per la cooperazione bilaterale tra le Forze armate

SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA – La Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame in sede referente del disegno di legg n. 1926, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, accordo fatto a Roma il 14 settembre 2011.

Il relatore Francesco Maria Amoruso, di Forza Italia, ha spiegato che l’accordo, composto da un preambolo e da 11 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un’azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’area balcanica.

Già nel 2003 era stato sottoscritto un accordo di settore tra l’allora realtà statuale di “Serbia e Montenegro” e l’Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, si è convenuto di sottoscrivere una nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

I contenuti dell’Accordo sono omogenei ad altre intese della medesima materia.

L’articolo 1 stabilisce l’obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità. L’articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica. Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping. Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all’industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L’articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza per l’esecuzione dell’intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d’emergenza, al vitto e all’alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall’altra parte.

L’articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell’esecuzione di attività di servizio, mentre l’articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione. L’articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l’articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione di questo accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le parti.

Da ultimo, l’articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell’accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione. L’accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)

 

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