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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Esteri la ratifica dell’accordo con la regione amministrativa di Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

ROMA – Avviato in commissione Esteri l’iter per la ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. L’accordo, concluso a Hong Kong il 14 gennaio 2013, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati

Il relatore Antonio Razzi (FI) ha detto  che il testo riprende il modello di altre intese internazionali di analogo contenuto, e che il suo fine è quello di aiutare le imprese italiane ad operare a Hong Kong in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi, disciplinando in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra le due aree.

L’intesa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive.

La tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. Gli utili di impresa, viceversa, sono imponibili esclusivamente nella Parte contraente di residenza dell’impresa, ad eccezione di quelli prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest’ultima ipotesi, la Parte contraente in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati nel suo territorio. Per le remunerazioni per lavoro subordinato, si  prevede che la tassazione sia esclusiva nella Parte contraente di residenza del lavoratore.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizione, l’Accordo prevede, per la parte italiana, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Hong Kong.

Ulteriori articoli stabiliscono norme in materia di principi di non discriminazione e di avvio di procedure amichevoli nei casi di imposizioni ritenute non conformi alle disposizioni dell’Accordo. Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, si segnalano in particolare le disposizioni sullo scambio di informazioni che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa, consentendo, fra l’altro, il superamento del segreto bancario.

Il vice ministro agli Esteri Lapo Pistelli ha sottolineato che l’Accordo in esame recepisce modelli adottati a livello internazionale. Ha ricordato che i rapporti economici tra Italia e Hong Kong sono in costante crescita, anche perché la regione cinese rappresenta per molte imprese italiane un punto di appoggio commerciale per tutta l’area. Pistelli ha posto in rilievo che il testo razionalizza il sistema delle doppie imposizioni, consentendo l’emersione delle eventuali forme di elusione fiscale. Il seguito dell’esame è stato rinviato. (Inform)

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