SENATO DELLA REPUBBLICA
Per il trasferimento la sentenza deve essere definitiva e il condannato deve scontare una pena di almeno dodici mesi
ROMA – Nella commissione Esteri del Senato il relatore Claudio Zin, eletto all’estero nella ripartizione dell’America Meridionale, ha illustrato il provvedimento concernente la ratifica e l’esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto fra l’Italia ed il Brasile nel 2008, proponendo di adottare il disegno di legge n. 1622, d’iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base. Al riguardo, era stato depositato un analogo disegno di legge (n. 1520) a firma del senatore eletto in Sud America Fausto Guilherne Longo, nato e residente in Brasile.
Zin ha ricordato che l’Accordo è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra l’Italia ed il Brasile nel trasferimento dei cittadini detenuti nel territorio dell’altro Stato, in modo che tali soggetti possano scontare la pena nel proprio Paese. Composto di 19 articoli, il Trattato offre innanzitutto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1), ed individua i principi generali dell’Accordo (articolo 2). L’articolo 3 detta le condizioni per il trasferimento, prevedendo che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o abbia la residenza permanente in quel territorio), e che i fatti costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente. La sentenza deve essere definitiva, il condannato deve scontare una pena di almeno dodici mesi. Le autorità centrali preposte all’attuazione delle misure sono la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia per l’Italia, ed il Ministero della Giustizia per il Brasile.
I successivi articoli delineano la procedura per il trasferimento (articolo 6), stabiliscono la necessità del consenso da parte della persona condannata (articolo 7), e dettano norme sui fondamenti per la decisione di trasferimento, a partire da alcuni fattori quali la gravità del reato e gli eventuali precedenti penali. Gli articoli 9 e 10 disciplinano gli effetti del trasferimento della persona condannata. L’articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell’Accordo, precisando che le spese derivanti dall’applicazione dello stesso siano a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.
Il Trattato potrà trovare applicazione anche per condanne precedenti alla sua entrata in vigore (articolo 16); si dispone inoltre che le controversie fra le parti debbano essere risolte per via diplomatica (articolo 18).
Il disegno di legge di ratifica n. 1622 si compone di 4 articoli che dispongono, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri e l’entrata in vigore del testo di legge. Gli oneri, essenzialmente per spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti e costi di traduzione, sono quantificati in poco più di 37 mila euro annui, a decorrere dal 2014.
Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)