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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Esteri i trattati di assistenza giudiziaria e di estradizione tra Italia e Panama

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

Il relatore Fabio Porta (Pd): l’adozione di norme puntuali nel settore della cooperazione giudiziaria potrà agevolare un’ulteriore intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio

 

ROMA – E’ approdato ieri alla Camera in Commissione Esteri il disegno di legge, già approvato dal Senato, di ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e del Trattato di estradizione tra Italia e Panama, fatti entrambi a Panama il 25 novembre 2013.

I due accordi – ha rilevato il relatore Fabio Porta (Pd) – sono finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama, con cui l’Italia sta intensificando i rapporti anche sul piano economico, nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale. Il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale avvia un’importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un’incisiva collaborazione nell’ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente.

In generale, il trattato s’inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell’Italia con i Paesi extra Ue e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità. L’articolo 1 include fra le misure di mutua assistenza, tra l’altro, la notifica di documenti, l’assunzione e la trasmissione di testimonianze, la ricerca e l’identificazione di persone. L’articolo 2 prevede il temperamento del principio della doppia incriminazione, consentendo di prestare l’assistenza giudiziaria anche quando nell’altro Stato il fatto non costituisce reato. Il trattato definisce anche i casi in cui l’assistenza giudiziaria può essere negata o rinviata, tra cui quando esistano motivi per ritenere che la richiesta di assistenza abbia finalità persecutorie per motivi di razza, religione o opinioni politiche. L’articolo 18 non contempla il segreto bancario tra i motivi per rifiutare l’assistenza

Il trattato di estradizione s’inserisce nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell’ambito giudiziario penale. Ai sensi dell’articolo 2, l’estradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi. Il trattato disciplina altresì i casi in cui una delle due parti debba o possa negare l’estradizione: fra gli altri, anche i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo) e quando vi sia il fondato motivo di una possibile discriminazione. L’estradizione può essere rifiutata anche qualora essa risulti non compatibile con l’età, le condizioni di salute o altre condizioni della persona richiesta.

Nel concludere, il relatore Porta – eletto all’estero nella ripartizione dell’America Meridionale – ha evidenziato come l’adozione di norme puntuali nel settore della cooperazione giudiziaria possa agevolare un’ulteriore intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio.

Dopo il preannuncio da parte del deputato Manlio Di Stefano (M5S) del voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento, il presidente della Commissione, Fabrizio Cicchitto, ha rinviato il seguito dell’esame ad altra seduta. (Inform)

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