INPS
ROMA – Con Messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.
In particolare, nel ribadire che l’esonero contributivo è escluso per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), il provvedimento individua come destinatari del beneficio:
L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’esonero può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020, e che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.
Per maggiori dettagli, consultare il Messaggio. (Inform)