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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Doppia tassazione delle pensioni italiane in Brasile

ITALIANI ALL’ESTERO
Da Fabio Porta (Pd) un’interrogazione ai ministri dell’Economia, degli Esteri e del Lavoro sulla doppia tassazione delle pensioni italiane in Brasile
Chiesta dal parlamentare eletto in America Meridionale l’eliminazione della doppia imposizione fiscale e la restituzione delle somme già trattenute dalle autorità dei due Paesi
ROMA- La difficile situazione dei pensionati italiani in Brasile che da 12 anni vengono tassati due volte dall’Italia e dal Brasile sulle loro già esigue prestazioni pensionistiche, ha indotto il deputato del Pd Fabio Porta, eletto nella ripartizione America Meridionale, a presentare una nuova interrogazione, dopo quella depositata nella scorsa legislatura, ai ministri dell’Economia, degli Esteri e del Lavoro in cui si chiede una modifica dell’accordo attualmente vigente contro le doppie imposizioni fiscali che preveda l’eliminazione della doppia tassazione e soprattutto la restituzione delle somme già trattenute dalle autorità fiscale dei due Paesi. Porta, che in questi giorni ha annunciato l’esito positivo della battaglia per il pagamento delle pensioni brasiliane senza intermediari ma direttamente ai pensionati italiani rientrati in Italia, nella sua nuova interrogazione ricorda che la maggior parte delle convenzioni stipulate dall’Italia prevedono la detassazione delle pensioni dell’Inps da parte dell’Italia e la tassazione da parte del Paese di residenza. “Alcune convenzioni – si spiega nell’interrogazione – stabiliscono invece regole di detassazione diversificate rispetto alla normativa generale: si tratta delle convenzioni stipulate con Brasile, Canada, Francia, Svezia, Lussemburgo, Finlandia e Tailandia in base alle quali è prevista o la tassazione della pensione nel solo Stato di erogazione in luogo di quello di residenza oppure la doppia tassazione con eventuale credito di imposta a carico di un Paese contraente. In particolare la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Brasile, ratificata nel 1980 pur prevedendo come normativa di base la tassazione delle pensioni private (quelle dell’Inps) nel solo Paese di residenza, contempla eccezioni, in merito ai limiti di imponibile e alla natura (previdenziale o assistenziale) della pensione, eccezioni che consentono paradossalmente la tassazione concorrente o doppia tassazione, contravvenendo così al principio basilare delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. La convenzione con il Brasile infatti stabilisce all’articolo 18, comma 1, che l’ammontare delle pensioni che eccede nell’anno solare una somma pari a 5000 dollari statunitensi è imponibile in entrambi gli Stati contraenti”. Nell’interrogazione Porta segnala dunque come “ migliaia di pensionati italiani residenti in Brasile subiscano quindi su una parte delle loro pensioni un doppio prelievo fiscale che in teoria dovrebbe essere evitato con il metodo indicato dall’art. 23 della convenzione che stabilisce che se un residente del Brasile ricava redditi imponibili in Italia in base alla convenzione, il Brasile dovrebbe accordare sui redditi degli interessati una deduzione (o credito di imposta) pari all’ammontare dell’imposta pagata in Italia. In realtà il doppio prelievo fiscale non è evitato perché il Brasile si rifiuta di concedere tale deduzione invocando l’art. 19, comma 4, della convenzione che indica, in palese contrasto con l’art. 18 succitato e che il Brasile non riconosce, che le pensioni pagate nel quadro del sistema di sicurezza sociale di italiano ad un pensionato residente in Brasile sono imponibili soltanto in Brasile e non anche in Italia”.
“Queste diverse e contrastanti interpretazioni della convenzione – spiega Porta -hanno innescato un contenzioso tra i due Stati che dura sin dall’anno 2000 e che ha penalizzato migliaia di nostri pensionati residenti in Brasile i quali vengono tassati due volte senza vedersi riconosciuto dal Brasile il diritto alla deduzione fiscale previsto dall’articolo 23 dell’accordo. Quindi il contenzioso in questione vede da una parte lo Stato brasiliano sostenere che in virtù dell’articolo 19, comma 4, della convenzione, la potestà fiscale sulle pensioni italiane pagate in Brasile è esclusivo appannaggio del Brasile, come d’altronde si era in pratica verificato fino all’anno 2000, quando improvvisamente lo Stato italiano ha iniziato ad assoggettare a tassazione alla fonte tali pensioni per la parte eccedente i 5.000 dollari statunitensi; dall’altra parte vede lo Stato italiano sostenere la prevalenza del principio fiscale contenuto nell’articolo 18, comma 1, che dispone appunto la doppia tassazione superata la soglia pensionistica di 5000 dollari statunitensi”.
Al fine di trovare una soluzione giusta e favorevole ai nostri pensionati residenti in Brasile, il parlamentare eletto in America Meridionale sollecita nella sua interrogazione i Ministri competenti ad intervenire “per evitare che migliaia di nostri connazionali continuino ad essere penalizzati a causa di un contenzioso tecnico addebitabile esclusivamente all’inadempienza delle autorità competenti in materia, che in tutti questi anni non hanno voluto o non sono riuscite a dirimere la controversia interpretativa”. Inoltre Porta chiede urgenti iniziative per garantire la riapertura dei negoziati con il Brasile al fine di eliminare la doppia imposizione tramite la modifica dell’articolo 18 dell’accordo e introdurre il principio della tassazione in un solo Paese come previsto dal modello OCSE attualmente applicato nella stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia, o perlomeno al fine di garantire l’elevazione dell’importo soglia al di sopra del quale si applica la doppia tassazione (attualmente pari a 5.000 dollari statunitensi) ad un importo più adeguato.
Infine il parlamentare del Pd chiede ai ministri interrogati di trovare un’intesa con le autorità brasiliane al fine di rimborsare ai pensionati italiani le somme loro indebitamente trattenute a causa della contrastante interpretazione dell’accordo da parte dei due Stati contraenti.(Inform)
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