direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Dino Nardi (Uim): Importazione-esportazione di valuta

 

ITALIANI ALL’ESTERO

 

 

ZURIGO – È periodo di ferie estive ed alcuni emigrati hanno contattato i circoli della UIM in Svizzera per sapere se, anche rientrando in Italia, vi siano delle regole per importarvi del denaro in contante. Questo è effettivamente un tema di grande attualità ed interesse poiché, in questo periodo, sono molti gli emigrati che si recano in ferie in Italia ma è un argomento che deve sempre interessare tutti (si sia italiani o meno) quando si va in Italia o, comunque, in generale, quando si attraversa una frontiera da un Paese all’altro. Come informa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tutti i viaggiatori che entrano nel territorio dell’UE o ne escono con una somma in contanti pari o superiore a € 10.000 sono tenuti a dichiararla alle autorità doganali. Ciò premesso, queste sono le regole vigenti in Italia e nell’Unione Europea (anche se poi in alcuni Stati membri vigono disposizioni nazionali specifiche in materia di controllo e di dichiarazioni per i movimenti intracomunitari di denaro contante che vengono applicate in aggiunta alla normativa comunitaria). Il trasporto al seguito del viaggiatore di denaro contante o di valori assimilati (come, per esempio, obbligazioni, azioni, traveller’s cheques) è libero per importi complessivi inferiori a € 10.000. È invece necessario compilare una dichiarazione da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a € 10.000 . La misura si applica a tutti i movimenti da e verso Paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

– Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000: il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il limite;

– Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000: il sequestro amministrativo nella misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a € 300. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro . Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito mediante pagamento in misura ridotta da effettuarsi:

– Immediatamente presso l’Ufficio doganale, di una somma pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a € 10.000 e pari al 15% dell’eccedenza se compresa tra € 10.000 e € 40.000, con un importo minimo di 200 euro;

– Entro dieci giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, con pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo. Tuttavia l’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

– Importo eccedenze superiore a € 40.000;

– Fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

(Dino Nardi*/Inform)

Coordinatore europeo Uim uimeuropa@bluewin.ch

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