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Cooperazione allo sviluppo, istituito il Consiglio nazionale

FARNESINA

 

ROMA – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 286 del 10 dicembre 2014) il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (28 novembre 2014), che istituisce il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, previsto dall’articolo 16 della Legge n. 125/2014 “Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, entrata in vigore il 29 agosto scorso.

Il Consiglio nazionale, primo fra gli organi previsti dalla legge di riforma del sistema italiano di cooperazione a essere istituito, rappresenta – sottolinea la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Maeci –  uno strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie e sulla programmazione, nonché sulle forme di intervento, la loro efficacia e valutazione.

Fanno parte del Consiglio i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti delle istituzioni statali e locali coinvolte, delle principali organizzazioni della società civile attive nel settore, delle università e del volontariato.

Di seguito l’articolo 16 della legge n. 125/2014:

“Art. 16.

Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profi t e non profi t, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.

2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro effi cacia, sulla valutazione.

3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella defi nizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente”. (Inform)

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