SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – La Commissione Esteri e Difesa del Senato del Senato ha avviato l’esame della ratifica dell’accordo tra Italia e Giappone in materia di vacanza-lavoro siglata a Roma nel 2022. Il relatore Bruno Marton (M5S) ha illustrato il disegno di legge, di iniziativa governativa, precisando che esso si inserisce nel quadro di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone, mirando a promuovere la mutua conoscenza fra i due popoli e facilitando, per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 30 anni di entrambi i Paesi, l’acquisizione di una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell’altra parte attraverso un’esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all’estero. Il relatore ha spiegato che l’accordo è composto da 7 articoli e specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito, fra cui quelli di avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, di avere l’intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, di non essere accompagnati da persone a carico, di essere in possesso di un passaporto avente validità di almeno tre mesi in più rispetto al periodo previsto per il soggiorno, di disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica sufficiente. Il testo disciplina, quindi, le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, da realizzarsi per il tramite dell’Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese di origine e fissa in un anno per ciascuno dei due Paesi la durata massima del soggiorno per i beneficiari di tali visti. Più in dettaglio, l’art. 3 indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un anno dalla data di ingresso e di esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa giapponese. Il relatore ha segnalato come si indichi inoltre la possibilità per i cittadini giapponesi in possesso di visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nel territorio italiano come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un anno dalla data di ingresso, consentendo loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un’attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana. Ulteriori articoli dell’intesa bilaterale stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare, notificandolo all’altra Parte tramite i canali diplomatici, che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante e che le disposizioni dell’accordo siano attuate dalle Parti conformemente alle normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l’Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. Da ultimo, l’art. 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell’intesa bilaterale, di risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell’accordo e le procedure per eventuali sospensioni o per recesso da esso. Marton ha inoltre spiegato come il disegno di legge di ratifica dell’accordo si componga di quattro articoli. L’art. 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)