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Commissione Esteri della Camera, parere favorevole sulle disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum da tenersi nell’anno 2022

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Esteri della Camera ha espresso alla Commissione Affari Costituzionali parere favorevole alle disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum da tenersi nell’anno 2022. La relatrice Fucsia Fitzgerald Nissoli (FI), eletta ripartizione  America settentrionale e centrale,   ha osservato che il provvedimento, in esame, composto di nove articoli, reca misure di prevenzione del contagio da COVID-19, per garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Inoltre, dispone che le operazioni di votazione, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie, si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della III Commissione, ha segnalato l’articolo 7, recante misure in materia di voto dei cittadini italiani residenti all’estero da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge. In via preliminare, ha ricordato che la legge n. 459 del 2001 ha definito i requisiti e le modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ed ha previsto l’istituzione della Circoscrizione Estero, ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Nissoli ha quindi rilevato che l’articolo 1 della medesima legge prevede l’applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della Circoscrizione Estero per le elezioni politiche ed in occasione dei referendum abrogativi e confermativi costituzionali. La deputata ha pertanto segnalato che gli elettori residenti all’estero sono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza, fatta salva la loro facoltà di votare in Italia – presso le sezioni elettorali del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti – previa apposita e tempestiva opzione valida per un’unica consultazione. Tale opzione si esercita dando comunicazione scritta al consolato di residenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle consultazioni. Ha sottolineato, inoltre, che possono votare per le elezioni politiche e per i referendum nella circoscrizione Estero anche gli elettori, e i loro familiari, temporaneamente all’estero per motivi di studio, salute e lavoro (da almeno tre mesi), esercitando l’opzione prescritta dalla legge. Ha ricordato che fino ad oggi gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali sono stati svolti a cura della Corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l’Ufficio elettorale centrale per la Circoscrizione Estero. Nissoli ha quindi osservato che, nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, il Governo rileva che ciò comporta oneri non più sostenibili, sia per l’enorme mole di lavoro che sono chiamati a svolgere in una sola giornata tanto i magistrati quanto il personale della Corte di appello di Roma, sia per una questione logistica determinata, da un lato, dall’inadeguatezza dei locali del Centro Polifunzionale della Protezione civile di Castelnuovo di Porto, dall’altro, dalla difficoltà di raggiungere tale sede da parte degli scrutatori e degli addetti al seggio, circostanza che determina defezioni e rinunce. Per altro verso, è stato evidenziato che nel corso degli anni il numero degli elettori residenti all’estero è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione dei referendum del 2003 agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022. In ragione, dunque, della situazione descritta, segnalata anche dalla stessa Corte di appello di Roma e dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, il provvedimento in esame si propone di rimodulare le operazioni elettorali della circoscrizione Estero attraverso modifiche delle disposizioni della sopra citata legge n. 459 del 2001, nonché del relativo regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003. Le finalità sono: suddividere le suddette operazioni di spoglio in più sedi di Corte d’appello, individuate strategicamente sia per facilità di collegamento con la sede centrale – che rimane sempre quella di Roma – sia per disponibilità e ampiezza dei locali deputati alle operazioni stesse, i quali normalmente coincidono con quelli dei quartieri fieristici presenti nelle città sedi di distretto giudiziario; concentrare le attività precedenti e successive alle operazioni di spoglio presso l’Ufficio centrale di Roma, dal momento che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale non dispone di strutture periferiche nel territorio italiano e i suoi funzionari sono gli unici abilitati a rimuovere il sigillo diplomatico con cui viaggiano i plichi, mentre la Capitale, con i suoi due aeroporti, dispone di numerosi collegamenti aerei. La relatrice sulla base di queste premesse ha osservato che l’articolo 7 comma 1 istituisce quattro nuovi uffici decentrati per la Circoscrizione Estero, individuati a Napoli, Firenze, Bologna e Milano, prevedendo che siano composti da tre magistrati – scelti dal presidente della Corte di appello –, anziché da sei come l’Ufficio centrale di Roma, in considerazione dei minori compiti assegnati, limitati alle operazioni di spoglio. Al fine di agevolare il lavoro degli uffici, si dispone, inoltre, che per le operazioni demandate all’Ufficio centrale e agli uffici decentrati le Corti di appello interessate possano avvalersi del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto. Gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze sono competenti per gli Stati e per i territori afferenti alla ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; l’ufficio centrale di Roma per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America meridionale; l’ufficio decentrato di Napoli per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. I singoli Stati afferenti alla ripartizione Europa vengono assegnati all’uno o all’altro ufficio suddividendo il numero dei cittadini – e quindi dei seggi – in maniera omogenea tra le sedi, in modo che sia possibile tenere conto di mutamenti demografici che nel corso degli anni possano alterare i rapporti tra gli Stati stessi senza dover necessariamente intervenire con ulteriori modifiche normative. In sede di prima applicazione tale suddivisione è rimessa ad un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri degli Esteri e della Giustizia, da adottare entro 45 giorni dal 5 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si stabilisce che, una volta ricevuti i plichi provenienti dall’estero, l’Ufficio centrale deve inviare agli uffici decentrati quelli giunti dalle ripartizioni – o dagli Stati – di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno per i relativi servizi di scorta. All’individuazione delle soluzioni logistiche e alla nomina dei componenti dei seggi sono chiamati a partecipare anche i comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri collabori con il Ministero della Giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei ove collocare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità. Le amministrazioni preposte all’organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese. Considerati l’aumento degli elettori all’estero e la complessità nella gestione delle relative operazioni di voto, si prevede, infatti, che l’emanazione da parte del Ministro dell’Economia e delle finanze del decreto di assegnazione delle risorse alle amministrazioni preposte all’organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali avvenga di concerto anche con il Ministero degli Esteri, il quale gestisce attraverso gli uffici della rete diplomatica e consolare le operazioni che consentono l’esercizio del diritto di voto da parte dei connazionali all’estero. Le disposizioni di cui al comma 8 si dovranno applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, essendo necessario garantire agli uffici e alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici; pertanto, tali previsioni non trovano applicazione per la consultazione relativa ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022, i quali sono stati indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022. Al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative a tali referendum, il comma 9 prevede: che il Ministero degli Esteri possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio sia stabilito, rispettivamente, in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire; che l’onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali sia aumentato del 50 per cento, in considerazione della maggiore mole di lavoro da cui essi saranno gravati. Il comma 10 autorizza la spesa necessaria per il funzionamento dei nuovi uffici decentrati, pari a 1.140.118 a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Si riduce – esclusivamente per le elezioni del 2022 – il quorum strutturale necessario per la validità dell’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino a 15 mila abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista: la norma dispone che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e sempre per le elezioni 2022, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) «che non esercitano il diritto di voto». Si prevede che l’introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum si applichi per l’anno 2023 anziché per il turno elettorale del 2022. Inoltre, viene rifinanziato per un milione di euro per l’anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato alla sperimentazione introdotto dalla medesima legge di bilancio 2020. Tale rinvio della sperimentazione è stato deciso alla luce delle rilevanti criticità sul piano della sicurezza da attacchi informatici emerse a seguito di intense interlocuzioni tecniche tra il Ministero dell’Interno, l’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per l’Italia digitale, in esito alle quali sono emerse. (Inform)

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