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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Commissione Esteri Camera, avviato l’esame del provvedimento di ratifica dell’accordo Italia-Emirati Arabi sulla cooperazione nel settore della difesa

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA –  La Commissione Esteri della Camera ha avviato l’esame del provvedimento di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. Nel corso della seduta il relatore Salvatore Caiata (FdI) ha ricordato che, in base ai dati dell’Osservatorio economico del Ministero degli Esteri, gli Emirati Arabi Uniti sono il primo mercato di destinazione dell’export italiano nella regione del Medio Oriente Nord Africa (MENA), con un interscambio commerciale in continua espansione: nel periodo gennaio-ottobre 2025 l’export italiano verso il Paese ha raggiunto la cifra record di oltre 8 miliardi di euro, con un saldo positivo pari a circa 6,5 miliardi di euro. Caiata ha anche rilevato che nel Paese sono presenti oltre seicento imprese italiane, sia di grandi dimensioni sia PMI; per quanto riguarda il settore della difesa, ha segnalato Fincantieri, Leonardo ed Elettronica. Il relatore ha inoltre segnalato come, in occasione del Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, svoltosi a Roma il 24 febbraio 2025 con la partecipazione del Presidente del Consiglio Meloni e del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, siano stati annunciati investimenti da parte emiratina per 40 miliardi di dollari e sono state firmate oltre quaranta intese, sia a livello governativo, incluso il presente accordo, sia nel settore privato, con la partecipazione di oltre 200 operatori economici italiani ed emiratini. Caiata  ha poi precisato come l’articolo 1 enunci l’obiettivo, ossia fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel settore della difesa su base di reciprocità e nel rispetto dei propri ordinamenti giuridici interni, degli impegni internazionali e, per l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L’articolo 2 individua invece nei Ministeri della difesa delle due Parti le autorità competenti per l’attuazione dell’accordo. Dal canto suo l’articolo 3 disciplina la formazione di un Comitato congiunto per la cooperazione nell’ambito della difesa, composto da un egual numero di rappresentanti per ciascuna Parte, e ne definisce le modalità di funzionamento e le competenze. L’articolo 4 definisce poi le aree di cooperazione, tra le quali: le politiche di sicurezza e difesa; la cooperazione industriale nell’ambito della difesa; importazione ed esportazione di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato; sicurezza cibernetica; tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto; esercitazioni e formazione militare; servizi medici militari; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; attività militari culturali e sportive; cooperazione nello sviluppo di sistemi d’arma futuri; investigazione in materia di incidenti e prevenzione del rischio. Segnalato anche l’articolo 5 che stabilisce le seguenti modalità di cooperazione: visite ufficiali e incontri bilaterali; scambio di conoscenze, competenze ed esperienze in ambito militare; frequentazione e partecipazione a corsi, esercitazioni e movimentazioni militari. Vi è poi l’articolo 6 che dispone che le parti dovranno rispettare i termini e le condizioni che discendono dai contratti conclusi nell0attuazione del presente accordo. Qualora l’attuazione venga rinviata o alterata a causa di conflitti con disposizioni normative attuali o future, nazionali, regionali o internazionali, le parti lavoreranno insieme immediatamente, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che assicuri la continuità della cooperazione. L’articolo 7 regola gli aspetti finanziari relativi all’attuazione dell’accordo e delle attività che ne discendono. L’articolo 8 disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati, stabilendo che le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell’ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda la parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. Il relatore si è anche soffermato sull’articolo 9 che regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive autorità nazionali. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della parte cedente. L’articolo 10 stabilisce che il personale del Paese inviante rispetterà le leggi del Paese ospitante nel corso della propria permanenza e che quest’ultimo avrà il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le condotte commesse nel proprio territorio e ritenute punibili in base al proprio ordinamento. L’articolo dispone altresì che la pena capitale e le altre sanzioni contrarie ai princìpi fondamentali del Paese inviante non possano essere irrogate e, se irrogate, il personale ospitato dovrà essere trasferito presso il Paese inviante, dove il giudizio verrà amministrato ed eseguito in accordo con le leggi e i regolamenti di quest’ultimo. L’articolo 11 dispone che le Parti rispetteranno le reciproche normative doganali e pagheranno tutte le tasse e gli oneri necessari durante il proprio passaggio o permanenza nei rispettivi territori. L’articolo 12 regola il risarcimento dei danni causati al Paese ospitante da un componente del personale del Paese inviante e dei danni causati da responsabilità comune, mentre l’articolo 13 stabilisce che ogni disputa sull’interpretazione o sull’attuazione dell’accordo debba obbligatoriamente risolversi con amichevoli consultazioni e negoziazioni tra le parti, senza il coinvolgimento di soggetti terzi. L’articolo 14, infine, dispone che l’accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui ciascuna Parte comunicherà il completamento delle procedure richieste a tal fine dal proprio ordinamento. Stabilisce inoltre che l’accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per eguali periodi sino a quando una delle parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo. Quanto al disegno di legge di ratifica, Caiata ha evidenziato che esso si compone di quattro articoli. In particolare, l’articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari connessi all’organizzazione delle riunioni annuali del Comitato congiunto, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall’anno 2026, a cui si provvede mediante riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il relatore ha infine precisato che, in base al comma 2, dall’attuazione dell’accordo non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere le attività previste dall’Intesa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (Inform)

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