CAMERA DEI DEPUTATI
Prevista la realizzazione di un elenco telematico regionale delle associazioni e delle fondazioni interessate. I dati saranno comunicati al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, istituito presso il Maeci
ROMA – Prosegue alla Commissione Cultura alla Camera dei Deputati l’esame della proposta di legge Tassinari volta alla promozione della musica popolare amatoriale. La relatrice Rosaria Tassinari (FI) aveva illustrato il provvedimento spiegando che la Repubblica riconosce la funzione dell’attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e come mezzo di espressione artistica: in tal senso si tutela e valorizza l’attività musicale popolare amatoriale e se ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale. La norma specifica che il riconoscimento dell’importanza della musica popolare amatoriale, la sua tutela e la sua valorizzazione costituiscono attuazione all’art.117 della Costituzione, e sono effettuate in conformità ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali. Si dispone che le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra esse rientrano, a titolo esemplificativo, le bande musicali, i cori, le mandolinistiche, i gruppi folklorici, le orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare amatoriale. Si dispone altresì che alle associazioni musicali amatoriali, non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, si applicano le agevolazioni previste dal successivo art. 3 chiarendo al contempo che, invece, alle associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme ivi previste. Si stabilisce che l’attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera. La relatrice ha anche spiegato che l’accesso ai benefìci previsti dalla proposta di legge è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, e che operino senza scopo di lucro e siano iscritte negli elenchi previsti. Si richiede che lo statuto delle associazioni e delle fondazioni indichi come scopo principale dell’ente la promozione e l’esercizio dell’attività culturale musicale popolare amatoriale. Spetterà poi alle regioni istituire l’elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali costituite nelle forme previste. Inoltre, le stesse disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure richieste per l’iscrizione. Tassinari ha anche precisato come la norma specifichi che l’elenco sia distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati. I dati relativi alle associazioni e alle fondazioni iscritte nell’elenco saranno comunicati per via telematica al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li utilizzerà per l’esercizio delle proprie funzioni. Si disciplinano quindi i contributi, le agevolazioni e il regime fiscale. In particolare, si osserva che i contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore delle associazioni musicali amatoriali, in relazione all’attività artistico-culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con i contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati. Lo Stato può contribuire, anche in collaborazione con le reti associative delle pro loco, all’organizzazione della “Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale”. Non solo: è consentita tale contribuzione anche nei confronti della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale individuate annualmente dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si conferisce poi alle regioni il compito di disciplinare le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l’accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore delle associazioni e fondazioni amatoriali. Si specifica che i contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dalle associazioni e fondazioni interessate. Si dispone che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovano la diffusione e l’insegnamento della musica popolare. La relatrice ha anche rilevato come la norma specifichi che questa attività di promozione possa avvenire anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, nonché attraverso il sostegno delle pro loco. Si statuisce inoltre che le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa, promuovano la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza, alla diffusione, all’insegnamento nonché all’apprendimento della musica popolare amatoriale, in particolare per gli alunni e le alunne delle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione. Si assegna inoltre alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni, nell’ambito delle loro competenze, il compito di promuovere programmi di scambio, anche a livello internazionale, tra le associazioni e le fondazioni musicali amatoriali volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari amatoriali, anche attraverso progetti specifici con le pro loco operanti nei territori. Tassinari ha inoltre segnalato come le disposizioni finanziarie prevedano che agli oneri derivanti dall’attuazione della legge – quantificati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 – si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, Dopo all’approvazione di alcuni emendamenti il testo modificato è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. (Inform)