SENATO DELLA REPUBBLICA
Parere alla 10ª Commissione
ROMA – La commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato ha avviato l’esame, per esprimere un parere alla 10ª Commissione, della proposta di legge Di Giuseppe e altri “Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio”, già approvato dalla Camera dei Deputati.
Il relatore Raoul Russo (FdI) ha illustrato il disegno di legge in titolo segnalando che l’articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 1, aggiungendo un secondo periodo al terzo comma dell’articolo 19 della legge n. 833 del 1978, stabilisce che i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Paesi extra-UE ed extra-EFTA vengano iscritti alla ASL competente per territorio o, in assenza, presso il domicilio di soggiorno. Russo è poi passato al comma 2 che prevede che la tessera sanitaria nazionale venga rilasciata solo previo versamento di un contributo, se gli interessati non sono soggetti passivi IRPEF in Italia. A tale proposito il relatore, nel rilevare che le disposizioni determinano un ampliamento dei cittadini che potranno usufruire dei servizi del Sistema sanitario nazionale, segnala che la norma subordina il rilascio della tessera sanitaria valida sul territorio italiano al pagamento di un contributo, disciplinato all’articolo 2, e determinato in duemila euro annui, da parte dei cittadini interessati che non sono soggetti passivi IRPEF. Russo ha anche sottolineato come la relazione tecnica prodotta nel corso dell’esame in prima lettura, preveda che la spesa programmata annualmente dalla Stato sia calcolata, secondo il criterio dei costi standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane la spesa pro capite rilevata nelle regioni benchmark (valore medio tra le regioni benchmark individuate). Una spesa che, per l’anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro. Ne consegue che, in termini di sostenibilità, a fronte della contribuzione obbligatoria e progressiva versata dai cittadini residenti in quanto soggetti passivi IRPEF, ai cittadini non residenti è richiesta una contribuzione facoltativa, da versare nel caso di richiesta della tessera sanitaria, determinata in misura fissa in 2.000 euro annui, rivalutabile negli anni successivi sulla base delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 4 comma 2, e della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Su questo punto è stato rilevato che, per quanto concerne i profili di quantificazione, risulta quindi necessario acquisire ulteriori elementi informativi al fine di valutare la congruità del contributo richiesto rispetto ai potenziali oneri a carico del Servizio sanitario nazionale derivanti dalle norme in esame. Il relatore ha poi evidenziato come il comma 3 dell’articolo 1 stabilisca che ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio, non si applichi la cancellazione automatica dagli elenchi delle ASL, dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, prevista dall’articolo 7 della legge n. 526 del 1982. A tale riguardo è stata ipotizzata la necessità di valutare gli effetti finanziari derivanti dalla mancata cancellazione dai citati elenchi, ad esempio, in termini di compensi ai medici di medicina generale ed ai pediatri convenzionati, ove correlati al numero degli iscritti. Russo ha inoltre segnalato come l’articolo 2, al comma 2, preveda che i cittadini minorenni iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’EFTA, siano esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2, che quindi abbia pagato il contributo. In proposito la relazione tecnica asserisce che l’esenzione per i minorenni viene prevista in analogia ai minori italiani residenti che godono delle prestazioni sanitarie in forza degli oneri fiscali sopportati dagli adulti a beneficio dell’erario. A tale riguardo è stata rilevata l’esigenza di valutare la congruità di tale assimilazione al fine di escludere che la spesa media pro capite di 2.000 euro annui relativa a ciascun minore possa risultare priva di copertura, in quanto la copertura della spesa sanitaria per i cittadini residenti in Italia è assicurata dai soggetti IRPEF in termini di progressività dell’imposta e dalla fiscalità generale nel suo complesso, mentre i cittadini italiani non residenti in Italia, che richiedono la tessera sanitaria, assolvono gli obblighi fiscali all’estero nei rispettivi paesi di residenza. La relazione tecnica rileva inoltre che la congruità del contributo individuato è altresì garantita dal fatto che nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro 90 giorni dall’ingresso in Italia senza pagare nulla. A tale proposito è stata auspicata l’acquisizione dal Governo ulteriori elementi informativi. Rilevato inoltre come la relazione tecnica sembri considerare i contributi volontari dei cittadini richiedenti la tessera sanitaria come risorse aggiuntive a invarianza di costi per strutture, farmaci, materiale sanitario e personale sanitario. Al riguardo, al fine di assicurare la prudenzialità delle stime proposte, è stata evidenziata la necessità di valutare se da un incremento della richiesta di servizi sanitari possa derivare l’esigenza di ulteriori investimenti in termini di strutture e di maggiori assunzioni di personale, questi ultimi essendo oneri a carattere obbligatorio: al riguardo sarebbe inoltre necessario valutare la conformità alle norme di contabilità di una copertura basata su un gettito eventuale, in quanto volontario, a fronte di spese obbligatorie, nonché l’idoneità di tale copertura a garantire nel tempo la corrispondenza temporale tra oneri e copertura. In merito al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 4, comma 2, viene poi rilevato che né il livello delle prestazioni, configurando diritti soggettivi, appare comprimibile, né la misura del contributo per la tessera sanitaria appare modificabile in corso d’anno: risulta pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi al fine di chiarire come il Governo potrà intervenire nel caso si verifichino scostamenti nel corso dell’esercizio finanziario, tra oneri e gettito delle entrate da contributo per il rilascio della tessera sanitaria. Viene poi ritenuta opportuna una valutazione degli effetti finanziari, anche indiretti, derivanti dall’impatto delle disposizioni del provvedimento in esame sulle scelte dei cittadini italiani titolari di trattamenti pensionistici, anche residenti all’estero. In relazione ai profili sopra evidenziati, dal relatore è stata evidenziata la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Dal rappresentante del Governo è stata annunciato che una relazione tecnica aggiornata sarà depositata nella prossima seduta. (Inform)