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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
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Camera, in Commissione Esteri relatore Simone Billi (Lega, ripartizione Europa) ha illustrato il provvedimento di ratifica dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei deputati ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, già approvato dal Senato.

Ad illustrare il testo in qualità di relatore Simone Billi (Lega, ripartizione Europa), che ricorda come un analogo disegno di legge fosse stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, senza poter concludere l’iter per lo scioglimento della stessa.

L’Accordo dell’Aja – spiega il relatore, – firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell’opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un’unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l’ufficio nazionale di uno Stato Parte dell’Accordo.

I lavori per una ulteriore revisione dell’Accordo dell’Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra – aggiunge Billi – e hanno portato alla stesura dell’Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. L’Atto di Ginevra, in particolare – sottolinea il relatore, – mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l’Accordo dell’Aja, facilitando l’adesione di nuovi membri attraverso l’eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell’Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all’Unione europea – che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell’UE – e all’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Il relatore ricorda, a tal riguardo, che l’Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l’Unione europea che per l’OAPI.

Billi segnala poi che dalla ratifica dell’Atto in esame deriva la possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l’utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali. Ad oggi – ricorda – quindici Paesi, oltre l’Unione europea e la OAPI, hanno aderito all’Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell’Aja del 1960.

Il contenuto dell’accordo include i capitoli dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali, alle disposizioni amministrative, alle revisioni e modifiche e alle disposizioni finali. Si dispone in particolare che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente.

Il testo disciplina, inoltre, l’organismo deliberativo dell’Unione de l’Aja – l’Assemblea – composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione stessa. Ulteriori disposizione riguardano inoltre l’Ufficio internazionale preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore Generale, e il bilancio dell’Unione de l’Aja.

Nel disegno di legge si dispone inoltre che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dal Codice della proprietà industriale. Prevista infine anche una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall’attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

L’esame preliminare viene quindi dichiarato concluso. (Inform)

 

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