CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. Nel corso della seduta il relatore Francesco Mura (FDI), ha evidenziato che l’intesa, rientrante nell’ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all’intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l’Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi. L’Accordo – ha ricordato il relatore – sostituisce una precedente intesa, risalente al 1968, sottoscritta con la Repubblica Federale di Jugoslavia. Per quanto riguarda l’obiettivo dell’intesa Mura ha sottolineato come lo scopo sia quello di incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull’intera industria cinematografica, tenendo conto del fatto che le coproduzioni realizzate ai sensi dell’intesa possono essere considerate come opere nazionali dai rispettivi Paesi, usufruendo dei relativi benefici previsti dall’ordinamento interno. Dal relatore viene inoltre segnalato come l’Accordo, dopo aver definito i termini di coproduzione e di coproduttore, indichi le due Direzioni ministeriali competenti come Autorità responsabili della sua applicazione. L’articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell’Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l’articolo 3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti. Il relatore si è poi soffermato sull’allegato dell’intesa che definisce le procedure per il riconoscimento della coproduzione (articolo 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articolo 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori. (articolo 6) e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7). Nell’accordo vengono inoltre disciplinate le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni (articolo 8) e per l’identificazione delle coproduzioni (articolo 9). Ad una commissione mista viene poi affidato il compito di agevolare l’attuazione dell’Accordo e di valutare l’esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni. Spetta poi agli articoli 13 e 14 i compito di disciplinare, rispettivamente, le modalità per l’esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione e la loro presentazione ai festival internazionali, mentre l’articolo 15 dispone sulla risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative. Il relatore è poi passato ad illustrare il disegno di legge di ratifica dell’accordo dove l’articolo 3 reca gli oneri finanziari, valutati in 2.850 euro ogni quattro anni, a decorrere dal 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. Al termine della seduta il Presidente della III Commissione Giulio Tremonti ha segnalato che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. (L.M/Inform)