SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – Nella seduta di ieri l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, già approvato dalla Camera dei Deputati.
Prima del voto, il relatore Claudio Zin, deputato eletto all’estero per il MAIE nella ripartizione dell’America Meridionale, ha spiegato che il testo è finalizzato a soddisfare la necessità di rafforzare le relazioni diplomatiche tra l’Italia e l’Argentina, facilitando l’esercizio di attività lavorative dei familiari del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari presenti nei rispettivi territori, nella consapevolezza dell’importanza del contributo fattivo che tali persone possono concorrere a realizzare sotto il profilo economico, sociale e psicologico, senza con ciò far venir meno il ruolo istituzionale che sono chiamate a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.
L’intesa bilaterale è composta di sette articoli. L’articolo 1 definisce l’ambito e l’oggetto di applicazione dell’Accordo, estendendo la possibilità di esercizio delle attività lavorative anche ai familiari della rappresentanze accreditate presso la Santa Sede. In particolare, le categorie dei congiunti cui si applica l’intesa sono anzitutto i coniugi non separati, i figli non sposati di età compresa tra 18 e i 26 anni e figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.
I successivi articoli 2 e 3 dell’intesa definiscono le procedure di autorizzazione, in Italia ed in Argentina, con modalità analoghe, mentre gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono l’applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e la non applicabilità delle immunità civili, amministrative o penali con riferimento a qualunque atto riguardante l’esercizio dell’attività lavorativa e i limiti posti alla potestà autorizzativa. Infine, l’articolo 7 regola l’entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell’Accordo in esame.
Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo esecuzione e l’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stabilisce come dall’applicazione del provvedimento non derivino oneri o minori entrate al bilancio dello Stato. L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l’ordinamento comunitario né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. (Inform)