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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Approvato dall’Aula il provvedimento di ratifica dell’Accordo tra Italia e Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il testo, già approvato dalla Camera dei Deputati, è stato illustrato dal relatore Luigi Compagna

 

ROMA –L’Aula del Senato ha detto sì al provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015, già approvato dalla Camera dei deputati. (vedi Inform http://comunicazioneinform.it/concluso-in-commissione-esteri-lesame-del-provvedimento-di-ratifica-ed-esecuzione-dellaccordo-tra-italia-e-principato-di-monaco-sullo-scambio-di-informazioni-in-materia-fiscale/).

Nel corso del dibattito il relatore Luigi Compagna ha ricordato come l’intesa abbia lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza. Compagna ha inoltre precisato come il Protocollo annesso consenta di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde inoltre pienamente ai requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole regolarizzazione. “Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l’Accordo – ha precisato il relatore – definisce innanzitutto le imposte oggetto del possibile scambio informativo, cioè per l’Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste. Viene anche previsto – ha proseguito Compagna – il superamento del segreto bancario, conformemente agli standard dell’OCSE in materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni. Importante anche l’articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione, prevedendo in particolare l’applicazione del credito d’imposta secondo la formulazione standard utilizzata in genere dall’Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale”. Il relatore ha anche rilevato come il testo in esame , che  completa degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all’evasione fiscale internazionale, non comporterà spese e non determinerà minori entrate. (Inform)

 

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