UNIVERSITA’
ROMA – Approvato dal Senato un accordo tra Italia e Cina nel settore dell’istruzione. Il relativo disegno di legge di ratifica concerne il reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese. L’accordo, con allegati, è stato firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
Come riferito dal relatore, senatore Luigi Compagna (AP), tranne alcuni accordi bilaterali sottoscritti fra singole università italiane e cinesi, finora non vi è stato un accordo tra Stati. L’articolo 1 individua l’ambito di validità, stabilendo che i destinatari siano le università, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale. L’elenco delle istituzioni accademiche coinvolte è espressamente indicato in due allegati, quello A per la parte italiana e quello B per la parte cinese.
Ai sensi dell’articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono essere ammessi presso un’istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza e in base alla disponibilità dei posti. Il medesimo articolo prevede altresì che siano esonerati dalle prove per l’accertamento della competenza linguistica, nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri, i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l’insegnamento della lingua del Paese ospite
Gli articoli da 4 a 6 disciplinano il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che tali certificati consentano l’iscrizione ai corsi universitari di primo livello, dei livelli successivi ed al dottorato di ricerca presso gli atenei italiani. La competenza ad esprimere una valutazione sull’equivalenza dei certificati e degli esami sostenuti spetta in ogni caso all’istituzione universitaria di accoglienza. L’articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un’istituzione di uno dei due Paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell’altro Paese. Il successivo articolo 8 prevede la creazione di una commissione mista permanente di esperti per l’attuazione dell’intesa.
L’accordo approvato dal Senato non presenta alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia. (Inform)