SENATO DELLA REPUBBLICA
Già approvato dalla Camera dei Deputati
ROMA – La Commissione Esteri e Difesa del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il senatore Luigi Spagnolli (AUT), in qualità di relatore, ha illustrato il disegno di legge. Il relatore ha spiegato come il provvedimento si inserisca nel quadro delle eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali che legano l’Italia e l’Albania, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell’Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall’Italia – dell’adesione di Tirana all’Unione europea. Spagnolli ha rilevato come l’accordo, composto da 31 articoli, suddivisi in V Titoli, e da un allegato recante la disciplina relativa al trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti, rechi innanzitutto disposizioni generali in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale e personale, e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l’accordo si applica. Per l’Italia, in particolare, l’accordo trova applicazione con riguardo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria, all’assicurazione per l’indennità di malattia, all’assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Spagnolli ha anche sottolineato come, dal punto del campo di applicazione personale, l’intesa si applichi alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti. Segnalato inoltre come il Titolo II rechi disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applica la disciplina prevista dal medesimo Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa, ad eccezione dei casi particolari relativi. Ovvero, fra gli altri, i lavoratori dipendenti di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell’altro Paese; i lavoratori autonomi provvisoriamente presenti sul territorio di uno degli Stati parte; il personale viaggiante delle imprese di trasporto e gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Per il relatore è inoltre rilevante è l’art. 11 dell’accordo in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall’intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Il Titolo III reca invece disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una parte in regime autonomo, alle pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi. Spagnolli ha anche segnalato come sia di particolare rilievo l’art. 16 che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione di cui all’art. 11, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Ulteriori disposizioni riguardano inoltre le prestazioni in materia di disoccupazione. Il Titolo IV, relativo a disposizioni diverse, stabilisce fra l’altro che le norme di attuazione dell’accordo siano concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un’intesa amministrativa destinata ad entrare in vigore contestualmente all’accordo medesimo, e chiama le parti ad un corretto scambio di informazioni e ad una fattiva collaborazione amministrativa. Di rilievo per il relatore anche la previsione normativa circa la facoltà per le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle autorità, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese. Ai sensi dell’art. 24, poi, per facilitare l’applicazione dell’accordo e consentire un più rapido collegamento tra le istituzioni dei due Stati contraenti, è previsto che le autorità competenti designino degli organismi di collegamento. Spagnolli ha anche evidenziato come ulteriori disposizioni riguardino le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell’accordo, le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’intesa bilaterale, le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile, i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte e il principio di riservatezza dei dati. Il relatore si è da ultimo soffermato sul Titolo V (articoli 30 e 31) che reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l’entrata in vigore dell’accordo. Spagnolli ha anche spiegato come il disegno di legge di ratifica dell’accordo si componga di quattro articoli. L’art. 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta in 12 milioni di euro per l’anno 2025, in 13,6 milioni per l’anno 2026, in 13,1 milioni per l’anno 2027, in 15,1 milioni per l’anno 2028, in 17 milioni per l’anno 2029, in 19,3 milioni per l’anno 2030, in 21,3 milioni per l’anno 2031 e in 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, gli oneri del provvedimento e ne dispone la relativa copertura. Spagnolli ha infine segnalato come dall’analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, le disposizioni dell’accordo in via di ratifica non presentino profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Dopo l’intervento del relatore la senatrice Sabrina Licheri (M5S) ha richiamato l’attenzione sull’indicazione, proveniente da alcuni membri della Comunità albanese in Italia, relativa alla funzionalità della firma digitale per la concessione di documenti. Al riguardo il Presidente della Commissione Stefania Craxi ha rassicurato la senatrice Licheri, facendo presente che tale problematica risulta in via di superamento. (Inform)