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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Giappone: in Commissione Esteri avviato l’iter di ratifica

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

ROMA – In Commissione Esteri il relatore Mario Tronti (Pd) ha esposto, nella seduta di ieri, i punti qualificanti dell’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, e già approvato dalla Camera dei deputati. In rappresentanza del governo il vice ministro degli Esteri Lapo Pistelli ha sottolineato l’attesa del Giappone per la rapida ratifica del testo, emersa da ultimo anche nel corso della sua recente visita nel Paese asiatico, ed ha ricordato la presenza di un gran numero di investitori giapponesi nel nostro Paese.

Come ha ricordato il relatore, l’intesa (già ratificata da parte giapponese) è finalizzata a soddisfare l’esigenza di un coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, per migliorare la condizione del lavoratori e delle loro famiglie. L’Accordo, composto di 24 articoli, è volto a regolare, attraverso le norme del diritto sociale internazionale, i rapporti tra i due Paesi per quanto attiene taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile, ponendosi fra l’altro a tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell’altro, garantendo la trasferibilità delle prestazioni previdenziali ed evitando alle imprese distaccanti e ai lavoratori autonomi di pagare la doppia contribuzione.

Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (art. 1), l’Accordo (articolo 2) elenca le gestioni assicurative italiane e giapponesi cui risulterà applicabile (e le relative eccezioni). In base all’articolo 3, l’applicazione dell’intesa riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché altre individuate categorie di persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari), in condizione di eguaglianza di trattamento (articolo 4) con i cittadini dell’altro Stato.  I successivi articoli dispongono (articolo 5) la trasferibilità territoriale delle prestazioni, anche in uno Stato terzo rispetto all’Italia o al Giappone, e stabiliscono (articolo 6) che una persona che svolga attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, ove non diversamente previsto.

Punto centrale dell’intesa – ha sottolineato il relatore, senatore Tronti – è l’articolo 7 che prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell’altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco superi i cinque anni (comma 1). Qualora tale periodo di distacco si prolunghi oltre, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2). E’ disposto altresì (commi 4 e 5) che quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti valga anche nel caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell’altro Stato contraente.

In base all’articolo 10, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell’Accordo nei confronti di particolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro. L’Accordo prevede altresì forme di collaborazione amministrativa tra i due Paesi. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono quantificabili in circa 10 milioni di euro per l’anno 2015 e per gli anni successivi. (Inform)

 

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