CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – Prosegue alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati l’esame del provvedimento recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso dei lavori dai relatori è stato proposto un nuovo testo base C. 2822 Bignami che, dopo un breve ciclo di audizioni informali previste per il 3 giugno, potrebbe essere adottato dalla Commissione. Nel testo vi è anche uno specifico articolo, il numero 4, dedicato al voto degli italiani all’estero. “Ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, – si legge nel testo – sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero, nell’osservanza dei seguenti princìpi: introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati; disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale; disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l’introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo; introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall’estero. Lo schema di regolamento – prosegue il testo – di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. (Inform)