SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – Prosegue alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato l’esame del provvedimento n. 1495 Matera e Anna Maria Fallucchi “Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all’Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne” . La Commissione ha affiancato a questo disegno di legge quello della senatrice Tilde Minasi n. 1830: “Disposizioni in materia di incentivi fiscali per i titolari di redditi da pensione di fonte estera e per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno”. Il relatore Filippo Melchiorre (FdI) ha spiegato come l’articolo 1 del disegno di legge 1830 intervenga sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo una modifica all’articolo 24-ter, che disciplina il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1 inserisce, dopo il comma 2 del citato articolo 24-ter, il nuovo comma 2-bis, volto a prevedere un regime agevolato per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia in uno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La disposizione consente ai predetti soggetti di optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria, con aliquota pari al 5 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione, secondo quanto previsto dalla disciplina già vigente in materia. Il relatore ha anche spiegato come, al fine di indirizzare la misura verso soggetti caratterizzati da una capacità economica più contenuta e favorire l’insediamento stabile nei territori interessati, l’accesso al regime agevolato sia subordinato al rispetto di specifici requisiti economici e territoriali. In particolare, la disposizione prevede che il beneficio possa essere riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che trasferiscono la propria residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e il cui reddito familiare annuo, determinato ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superi i 20.000 euro. La previsione di tale requisito reddituale è finalizzata a garantire che l’agevolazione fiscale sia rivolta prioritariamente a nuclei familiari con redditi medio-bassi, evitando possibili utilizzi distorsivi dello strumento e assicurando una maggiore coerenza della misura con i principi di equità del sistema tributario. Melchiorre ha poi rilevato come l’articolo 2 intervenga sull’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante disposizioni in materia di fiscalità internazionale, introducendo il nuovo comma 10-bis. Il citato articolo 5 disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Ai sensi del comma 1, i redditi da lavoro dipendente e assimilati prodotti in Italia dai soggetti suddetti concorrono alla formazione del reddito complessivo solo parzialmente ed entro un limite di 600.000 euro annui. I beneficiari devono essere lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione ovvero che abbiano svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Il comma 3 stabilisce che il destinatario della misura agevolativa deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni, in caso contrario l’agevolazione decade e si provvede al recupero dei benefici già fruiti e dei relativi interessi. Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’articolo 5, i lavoratori non devono aver risieduto in Italia nei tre anni precedenti il loro trasferimento. Al comma 4 viene invece previsto che le percentuali di imponibilità siano ulteriormente ridotte se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore durante il periodo di fruizione dell’agevolazione. La nuova disposizione stabilisce inoltre che le percentuali di imponibilità previste dai commi 1, 4 e 10 del medesimo articolo 5 siano ridotte al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e il cui reddito familiare annuo, calcolato ai fini dell’ISEE, non superi i 20.000 euro. Tale previsione – ha spiegato il relatore – mira a rafforzare l’attrattività fiscale dei piccoli comuni italiani, favorendo il trasferimento della residenza da parte di contribuenti che scelgono di stabilirsi in territori caratterizzati da una minore densità abitativa e da condizioni di maggiore fragilità demografica. Melchiorre ha quindi rilevato come nel complesso, l’intervento normativo sia volto a promuovere il ripopolamento e la rivitalizzazione dei piccoli centri, contribuendo al riequilibrio territoriale e al rafforzamento delle economie locali. Il relatore ha anche sottolineato come, attraverso l’introduzione di mirate agevolazioni fiscali, il disegno di legge intenda sostenere politiche di valorizzazione delle aree interne contrastando fenomeni di marginalizzazione territoriale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di coesione economica e sociale. Il Presidente della Commissione Massimo Garavaglia ha quindi proposto di congiungere l’esame del disegno di legge appena illustrato con il disegno di legge n. 1495, ricordando peraltro che in relazione ad esso erano già stati presentati emendamenti. Garavaglia ha quindi proposto alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 1495 e di dare mandato al relatore di valutare la predisposizione di emendamenti derivanti dal disegno di legge n. 1830. La Commissione ha quindi convenuto su questa proposta. (Inform)