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Parere favorevole della Commissione Esteri della Camera al provvedimento sulla delega al Governo per la riforma fiscale

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei deputati ha approvato un parere favorevole al provvedimento sulla delega al Governo per la riforma fiscale.

Nel parere si sottolinea che il provvedimento reca anche princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario e si apprezza in particolare la disposizione che “intende assicurare la coerenza dell’ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), ovvero la strategia volta, da un lato, a contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva messe in atto dalle imprese multinazionali, dall’altro, ad evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla”.

Si valuta inoltre positivamente la norma che prevede la revisione della disciplina della residenza fiscale, allo scopo di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, e si apprezza la disposizione che delega il Governo a promuovere una maggiore competitività sul piano internazionale del sistema di imposizione sul reddito, anche attraverso la concessione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano.

Valutata positivamente infine anche la norma introdotta nel corso dell’esame in sede referente, che, nel disporre il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 sull’imposizione minima globale, prevede l’introduzione di un’imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.

Il provvedimento è stato illustrato in Commissione dal relatore Emanuele Pozzolo che ne ha richiamato i contenuti per titoli, comprendenti: i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega, i princìpi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello; i tributi, articolati in imposte sui redditi, Iva e Irap, tutte le altre imposte indirette, la disciplina dei giochi, la disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni; i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione; le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda i princìpi e i criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, il relatore ha ricordato che il Governo è delegato ad adeguare i princìpi dell’ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell’Unione europea, tenendo conto anche dell’evoluzione della giurisprudenza UE in materia tributaria. Al riguardo, ricorda che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non prevede l’attribuzione all’Unione di una competenza generale nel settore tributario, fatta eccezione per le misure di armonizzazione necessarie ad assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Ricorda poi che il pacchetto di azioni BEPS comprende nuovi standard minimi in materia di: scambio di informazioni tra Paesi, con l’obiettivo di fornire alle amministrazioni finanziarie un quadro globale delle strategie attuate dalle imprese multinazionali; abuso dei trattati, per porre fine allo sfruttamento delle società-veicolo con finalità elusive; limitazione delle pratiche fiscali dannose, in particolare nel settore della proprietà intellettuale; scambio automatico di informazioni in sede di accordi fiscali tra multinazionali e Paesi; accordi tra amministrazioni fiscali al fine di evitare che le azioni di contrasto alla doppia-non-imposizione si traducano in una doppia tassazione.

Riguardo invece alle disposizioni relative alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, essa ha lo scopo di rendere coerente il criterio della residenza fiscale con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, e a coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia; al riguardo, il relatore segnala anche che, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente, è stata prevista la possibilità di adeguare il criterio della residenza all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. Precisa inoltre che si tratta di princìpi di portata molto ampia, data la generalità del concetto di «migliore prassi internazionale».

Per la promozione dell’introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa europea e dalle raccomandazioni predisposte dall’OCSE, il relatore ricorda anche che esse possono includere la concessione di incentivi all’investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano.

I contenuti illustrati sono richiamati nel parere favorevole proposto e approvato dalla Commissione. (Inform)

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