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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il 7 maggio alla Commissione Esteri del Senato dibattito sullo schema di decreto per il rinnovo dei Comites

ITALIANI ALL’ESTERO

Fra le principali innovazioni previste dal DPR il voto elettronico da esercitarsi presso le sedi consolari o da remoto con il computer. Eliminata anche la possibilità di ammettere al voto i cittadini cancellati dall’AIRE per irreperibilità. Rilevato dalla relazione illustrativa il problema dalla creazione di un numero sufficiente di seggi presso le sedi consolari a fronte del limitato bilancio a disposizione

ROMA – Mercoledì 7 maggio prenderà il via, presso la Commissione Esteri del Senato, il percorso parlamentare del nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente le elezioni dei Comitati degli italiani all’estero. Un decreto su cui le commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere un parere.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si precisa come l’articolato preveda varie innovazioni. In primo luogo si stabilisce l’introduzione del voto elettronico che potrà essere esercitato presso i seggi, che verranno costituiti negli uffici consolari di prima categoria, e possibilmente presso gli uffici consolari di seconda categoria ed in altri locali individuati dal comitato elettorale. L’istituzione di ulteriori seggi è però subordinata all’approvazione ministeriale in base ai fondi disponibili. Il voto elettronico potrà essere esercitato anche da remoto con collegamento da un qualsiasi computer attraverso un sito dedicato. In questo caso le credenziali per il voto da remoto verranno assegnate al connazionale che ne faccia richiesta in due tempi. L’elettore dovrà acquisire personalmente una prima parte delle credenziali direttamente allo sportello consolare, mentre la seconda parte delle credenziali saranno consegnate all’interessato per via telematica. L’attivazione delle credenziali, in occasione dell’indizione delle elezioni , avverrà previa verifica della qualità di elettore da effettuarsi tramite confronto con l’elenco provvisorio fornito dal Ministero dell’interno. Nella relazione viene anche precisato che per la ricezione e la custodia dei voti espressi verrà utilizzato un unico server centrale collocato a Roma. Eliminata inoltre la possibilità di ammettere al voto i cittadini cancellati dall’AIRE per irreperibilità. Rilevato anche come al momento la principale difficoltà sia rappresentata dalla creazione di un numero sufficiente di seggi presso le sedi consolari a fronte dal limitato bilancio a disposizione per le elezioni di circa 2 milioni di euro.  Un problema,  sicuramente presente  nelle circoscrizioni con numeri importanti di elettori, che, contemplando l’articolato la possibile creazione di seggi ulteriori oltre a quelli previsti nelle sedi consolari, potrebbe essere superato con lo stanziamento di ulteriori fondi. In ogni caso, per situazioni di estrema affluenza, lo schema di regolamento prevede anche la possibilità, da parte del capo dell’ufficio consolare, di disporre, su autorizzazione ministeriale,  l’estensione delle operazioni di voto al seggio oltre i due giorni previsti in linea di principio. Una soluzione che però comporterebbe disagio per l’utenza e per le sedi coinvolte.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’analisi dell’articolato

L’articolo l, introduce nelle definizioni i termini utilizzati nell’articolato, relativi alle innovazioni informatiche introdotte.

L’articolo 2 modifica la disposizione riguardante i membri stranieri di origine italiana. Si prevede la possibilità di risalire solo sino al secondo grado di ascendenti, anziché sino al quarto, nella considerazione che la possibilità di risalire a gradi ulteriori è in controtendenza con la rappresentatività specifica dell’ente, eletto dai cittadini.

L’articolo 3 modifica la disposizione riguardante l’indizione delle elezioni: il Ministero degli Affari Esteri indica un arco temporale di tre giorni per lo svolgimento delle operazioni di voto da remoto, all’interno del quale il Capo dell’ufficio consolare individua due giorni – comprendenti almeno un giorno festivo secondo il calendario locale – per il voto al seggio. La previsione di un arco di tre giorni è conseguenza del fatto che il giorno festivo varia in dipendenza dei calendari locali, cadendo di venerdì nel mondo islamico e di domenica nel mondo cristiano. Tale dato di fatto rende necessario prevedere l’operatività dell’applicativo informatico centrale per l’intero periodo, il che rende possibile consentire il voto da remoto per l’intero arco dei tre giorni, consentendo invece agli uffici consolari di non sovrapporre le operazioni di voto all’erogazione ordinaria dei servizi. In caso non siano disponibili fondi sufficienti alla costituzione di un numero di seggi adeguato al numero degli aventi diritto al voto, è prevista la possibilità che il capo dell’ufficio consolare prolunghi previa autorizzazione ministeriale le operazioni di voto, in modo da consentire l’afflusso dei votanti su più di due giorni. Le disposizioni sulla pubblicità delle liste di candidati sono integrate dalla previsione della loro pubblicazione sul sito internet dell’ufficio consolare.

L’articolo 4 introduce nella disciplina della presentazione delle liste dei candidati il requisito della presentazione anche in formato elettronico, per il successivo riversamento del contrassegno e dei nomi dei candidati nelle schede elettroniche.

L’articolo 5 inserisce la previsione della comunicazione ai presentatori di lista delle operazioni che hanno condotto all’ammissione, alla riduzione o alla dichiarazione di inammissibilità delle liste presentate.

L’articolo 6 disciplina la predisposizione di un sistema informatico per il rilascio delle credenziali per l’accesso al sito internet dedicato al voto e per l’espressione dei voto da remoto. Il rilascio in due tempi – una prima parte consegnata personalmente ed una seconda, per via telematica – è inteso a garantire che neanche l’amministrazione che rilascia le credenziali possa conoscere l’intera chiave di accesso. Il rilascio della prima parte delle credenziali al cittadino che si presenti personalmente garantisce che l’intero codice sia in possesso della persona cui il codice stesso viene associato, poiché la trasmissione via posta o telematica non garantisce la consegna al destinatario. Il rilascio è su base volontaria diluito nel tempo e unico anche per le successive consultazioni, sia per facilitare il connazionale, sia per evitare affollamenti di richieste in prossimità delle elezioni. Poiché solo con la disponibilità dell’elenco provvisorio degli elettori sarà possibile verificare tale qualità, le credenziali vengono attivate solo a seguito del confronto tra il database dei rilasci e l’elenco degli elettori. In caso il cittadino in possesso di credenziali non figuri nell’elenco elettori, il voto da remoto sarà inibito e il connazionale potrà contattare l’ufficio consolare per attivare le procedure di ammissione_nell’elenco aggiunto degli elettori. In caso di smarrimento, le credenziali possono essere sostituite con nuovi codici, previo annullamento di quelli precedenti. Vengono disciplinate le caratteristiche del sito internet dedicato al voto, la cui architettura dovrà assicurare le più ampie garanzie disponibili secondo lo stato dell’arte, intese ad evitare intrusioni e attacchi deliberati o comunque non autorizzati, a garantire l’anonimato, la segretezza e la non alterabilità del voto, l’impossibilità di conoscere i risultati parziali durante le operazioni di voto e l’emissione di una conferma del voto. Il voto espresso non rimane in nessun caso memorizzato su periferiche integrate o collegabili alla postazione adibita a cabina elettorale. Il trasferimento dei dati avviene tramite canali sicuri, oltre che su RIPA ove disponibile. I dati trasmessi sono immagazzinati a cura del Ministero degli affari esteri in una banca dati all’interno di un’infrastruttura che garantisce la segretezza e l’integrità dei voti ricevuti e la continuità operativa del servizio.

L’articolo 7 disciplina la designazione dei rappresentanti di lista e l’istituzione dei seggi,

recependo l’indicazione emersa in sede di conversione del DL 67/2012. In ciascuna circoscrizione è istituito almeno un seggio presso l’ufficio consolare di prima categoria e possibilmente un seggio presso ,gli eventuali uffici consolari onorari dipendenti. L’istituzione di ulteriori seggi è subordinata all’approvazione ministeriale, in dipendenza dei fondi disponibili. Viene disciplinata la dotazione informatica minima di ciascun seggio.

L’articolo 8 regola l’ammissione al voto dei cittadini omessi dall’elenco dei residenti all’estero aventi diritto al voto. Rispetto al testo del Regolamento previgente è stata eliminata la possibilità di ammettere al voto i cittadini cancellati dall’AIRE per irreperibilità, stante la qualifica di elettore in capo ai soli residenti nella circoscrizione da più di sei mesi, condizione non riscontrabile in caso di cancellazione dall’AIRE.

L’articolo 9 disciplina le modalità di ammissione al seggio, analoghe a quelle previste per il voto politico in Italia.

L’articolo 10 disciplina le fasi del voto elettronico al seggio, garantendone l’intuitività e la ripetibilità sino a che non viene confermata l’intenzione di voto. Non è prevista la possibilità di annullare la scheda, ma solo di votare scheda bianca. L’elettore viene identificato dal segretario, il quale predispone la postazione per il voto. Il voto viene trasmesso alla banca dati centrale gestita dal MAE. In ogni caso è resa disponibile una certificazione del voto. L’espressione del voto al seggio comporta l’annullamento per la consultazione delle credenziali rilasciate, in modo da evitare il doppio voto.

L’articolo 11 disciplina la redazione dei verbali delle operazioni elettorali.

L’articolo 12 disciplina il voto da remoto che avviene tramite accesso ad una sezione del sistema informatico resa disponibile all’utenza su Internet. L’accesso può essere eseguito per mezzo di qualsiasi computer connesso ad Internet e l’elettore è identificato tramite le credenziali in suo possesso. Il voto viene trasmesso alla banca dati centrale gestita dal MAE. In ogni caso è resa disponibile una certificazione del voto. L’espressione del voto da remoto comporta l’annullamento per la consultazione delle credenziali rilasciate, in modo da evitare il doppio voto.

L’articolo 13 disciplina lo scrutinio. Il Presidente riceve dal sistema informatico i voti espressi nella circoscrizione, distinti tra voti al seggio e voti da remoto, verifica la coincidenza del numero dei voti espressi ai seggi con le risultanze del registro, dà pubblica lettura del numero dei votanti, dei voti validi, delle schede bianche e ne dà attestazione nel verbale.

L’articolo 14 introduce la previsione che il comitato elettorale decida su eventuali proteste o reclami risultanti a verbale, prima di procedere alle operazioni di ripartizione dei seggi.

L’articolo 15 introduce accanto all’obbligo di valutazione delle condizioni locali di natura politica che possano impedire lo svolgimento delle elezioni anche la verifica delle condizioni tecniche locali che possano ostacolare lo svolgimento delle operazioni di voto con tecnologie informatiche.

L’articolo 16 modifica l’articolo 34 del DPR 395/2003, che dispone l’esenzione dai diritti consolari per gli atti rilasciati in connessione con l’esercizio elettorale, sostituendo il riferimento al DPR 200/1967 con il riferimento alla norma che vi è subentrata (art. ·67 D. Lgs.71/2011).

L’articolo 17 comma 1 abroga l’articolo 25 del DPR 395/2003, riguardante i “voti-contestati”, in quanto le modalità di voto elettronico non consentono che l’espressione della volontà dell’elettore possa essere ambigua, dando origine a contestazioni. Il medesimo articolo abroga anche l’articolo 32 del DPR 395/2003 (Rappresentanza del capo dell’ufficio consolare), ritenendosi che il Capo dell’Ufficio consolare possa – in considerazione delle particolarità locali, nonché dell’ordine del giorno della riunione del COMITES – delegare a rappresentarlo anche un componente dell’Ufficio che non sia necessariamente il suo più diretto collaboratore. I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 17 abrogano i riferimenti al Ministero per gli Italiani nel mondo, ovunque ricorrano. (Inform)

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