SENATO DELLA REPUBBLICA
“Importante azione di promozione della lingua italiana” da parte della stampa italiana all’estero
ROMA – La VII Commissione del Senato, Istruzione pubblica e Beni culturali, ha concluso l’esame del disegno di legge n. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, per la “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”. Qui di seguito il testo del parere favorevole alla I Commissione.
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
valutato che i contenuti del disegno di legge come approvato dalla Camera non si discostano in modo significativo da quelli della proposta originaria, ma sono stati integrati ed arricchiti, particolarmente per quanto riguarda:
– i canali di alimentazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, e la sua configurazione come fondo permanente;
– la sottolineatura del rispetto dei contratti collettivi di lavoro tra i requisiti per usufruire del contributo pubblico;
– il risalto dato alle problematiche degli edicolanti nella prospettiva del processo di liberalizzazione della vendita dei giornali e nel rapporto con gli altri operatori della filiera;
considerato che all’articolo 1 un aspetto essenziale è l’istituzione presso il Ministero dell’economia del predetto Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per il quale non si prevede alcuna scadenza e a cui affluiscono annualmente:
– le risorse ordinarie oggi stanziate per l’editoria e per l’emittenza radio-televisiva;
– una quota, fino a 100 milioni di euro, dei maggiori ricavi stimati per l’inclusione del canone TV nella bolletta elettrica;
– un contributo pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari per la raccolta pubblicitaria;
preso atto che ogni anno il Fondo viene ripartito tra editoria e settore radiotelevisivo e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla ripartizione delle risorse per l’editoria tra le diverse misure di sostegno finanziabili (contributo diretto, sostegno all’innovazione delle imprese editrici e della rete di vendita, incentivi alle start-up, sostegno ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese);
considerato che l’articolo 2, recante delega al Governo per ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delle competenze dell’Ordine dei giornalisti, nell’ambito dei principi e criteri direttivi cita il mantenimento dei contributi, fra l’altro, anche per imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi all’estero;
osservato che queste ultime imprese esercitano peraltro un’importante azione di promozione della lingua italiana, come è emerso nel corso delle specifiche audizioni dell’ANSA e della Federazione unitaria stampa italiana all’estero (FUSIE), svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, in corso da parte della 7a Commissione e dal Comitato per le questioni degli italiani all’estero;
tenuto conto che, per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;
rilevato che nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l’ingresso agli outsiders mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione;
ritenuto positivo che, nell’ambito dei criteri di calcolo del contributo, è menzionata, fra l’altro, la previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni nonché per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. (Inform)