PARLAMENTARI CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ROMA – In una nota il deputato del Pd, eletto nella ripartizione America Meridionale segnala l’emanazione da parte dell’Inps di un messaggio in cui si informa che “l’importo aggiuntivo di 154 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) corrisposto con la tredicesima del mese di dicembre a tutte le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo (e a patto che i beneficiari soddisfino specifici limiti reddituali) non sarà pagato alle pensioni detassate in virtù di una convenzione internazionale bilaterale sulla doppia imposizione. Vengono escluse dall’attribuzione del beneficio – continua Porta – tutte le pensioni dei residenti all’estero i quali hanno richiesto all’Inps la detassazione della loro pensione, sia in convenzione che autonoma, secondo quanto stabilito dalla convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia con il Paese di emigrazione. Giova ricordare – prosegue il deputato – che quasi tutte le pensioni erogate all’estero sono detassate alla fonte dall’Inps e tassate dal Paese di residenza perché così è stabilito dalla stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia. Ciò significa che a quasi tutti i potenziali aventi diritto (si presume migliaia di pensionati italiani residenti all’estero) viene negato il diritto ai 154 euro del cosiddetto importo aggiuntivo erogato con la mensilità di dicembre”. “Ma cosa è e quali sono – aggiunge Porta – i requisiti pensionistici e reddituali necessari per aver diritto all’importo aggiuntivo? L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. Per il 2025 (il limite di importo annuo della pensione (comprensivo delle maggiorazioni sociali e delle pensioni o pro-rata esteri) (e determinato in base all’indice di perequazione definitivo) non deve superare i 7.936,87 euro (se l’importo delle pensioni è compreso fra 7.936,87 e 8.091,81 euro il bonus viene erogato in misura ridotta). Sempre per il 2025 i limiti reddituali da non superare (ipotizzando una rivalutazione automatica delle pensioni – che ancora non è stata ufficialmente comunicata – dell’1,4%) dovrebbero essere 11,766,30 euro quello individuale e 23.532.60 quello coniugale. Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale viene considerato anche l’importo della pensione estera (o pro-rata), in aggiunta all’importo delle pensioni italiane. Per il tetto di reddito, non si calcolano i trattamenti di famiglia, la casa d’abitazione e pertinenze, i trattamenti di fine rapporto, i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”. Per Porta la decisione di escludere dal pagamento dell’importo aggiuntivo di 154 euro i pensionati italiani residenti all’estero solo perché hanno richiesto la detassazione della loro pensione così come d’altronde previsto dalla normativa fiscale internazionale, appare “giuridicamente infondata”. Secondo il deputato inoltre questa decisione incide “soprattutto i pensionati più poveri, ossia quelli residenti in America latina, le cui pensioni sono detassate in Italia e tassate nel Paese di residenza e i cui importi pensionistici complessivi sono spesso pari o inferiori al trattamento minimo italiano”. Porta sottolinea infine che si continuerà a sollecitare un chiarimento su questa questione. (Inform)