direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Affari Costituzionali le nuove norme sulla cittadinanza già approvate dalla Camera

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

ROMA – E’ da ieri all’esame, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali del Senato il provvedimento che concerne “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, già approvato dalla Camera dei deputati. Un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa popolare e di varie proposte di legge d’iniziativa parlamentare, che dovrà confrontarsi in Senato con altri disegni di legge: il primo presentato dall’allora senatore Ignazio Marino, mentre gli altri hanno come primi firmatari Loredana De Petris, Di Biagio e Micheloni, Manconi e Tronti, Casson, Giovanardi e Compagna, Stefania Giannini e Laura Bianconi.

La relatrice Doris Lo Moro (Pd) ha riferito sul testo approvato dalla Camera dei deputati, dando indicazioni anche sui disegni di legge per i quali è previsto l’esame congiunto. Le novità principali del provvedimento approvato nell’altro ramo del Parlamento consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto ius soli, e nell’introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto ius culturae.

Secondo la prima fattispecie, acquista la cittadinanza chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell’Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, o sia in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Quest’ultimo può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza. Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, con riferimento alla fattispecie di acquisto della cittadinanza per ius soli già prevista dalla normativa vigente – relativa allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età – il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza introdotta dal testo approvato dalla Camera dei deputati riguarda il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, il quale abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso. In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell’interessato.

Anche per tale fattispecie l’interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà.

Oltre a queste ipotesi, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (la cosiddetta naturalizzazione), a carattere discrezionale, per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, il quale sia legalmente residente da almeno sei anni, abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo, ovvero un percorso di formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe riguardare soprattutto i minori stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo e il diciottesimo anno di età.

È inoltre modificata la disciplina dell’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana: in tal caso, è eliminato il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, ed è richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Sono poi introdotte alcune disposizioni di carattere interpretativo. In particolare, il requisito della minore età deve essere riferito al momento della presentazione dell’istanza da parte del genitore; si considera legalmente residente chi risieda nel territorio dello Stato avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri e da quella sull’iscrizione anagrafica; come termine iniziale del periodo di residenza legale, si considera la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, se ad essa ha fatto seguito l’iscrizione anagrafica; eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la residenza legale, se ad essi ha fatto seguito la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora l’interessato dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi. Inoltre, si considera che abbia soggiornato o risieduto in Italia senza interruzioni chi abbia trascorso all’estero un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza per nascita da uno straniero in possesso del permesso dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, si considera in possesso del predetto permesso anche lo straniero che, avendo maturato i relativi requisiti, abbia presentato l’istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso successivamente alla nascita.

È previsto l’obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, ai residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza perius soli o ius culturae, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. In caso di inadempimento di tale obbligo, è sospeso il termine di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Il seguito dell’esame congiunto è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Powered by Comunicazione Inform | Designed by ComunicazioneInform