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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Luigi Reale e Maria Iacuzio del Comites di Londra chiedono al Maeci con una mozione di concedere ai consoli onorari il potere di autentificare le firme

ITALIANI ALL’ESTERO

LONDRA – Concedere ai consoli e ai vice-consoli onorari il potere di autenticare le firme. Questo, in sintesi, il dispositivo della mozione presentata da Luigi Reale e Maria Iacuzio del Comites Londra. L’auspicio dei due consiglieri è che la mozione sia ora condivisa e fatta propria dalle autorità preposte e sia recepita dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Segue il testo della mozione.

“PREMESSO CHE 

l’articolo 1 della Costituzione Italiana recita che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”;

l’articolo 3 della Costituzione Italiana recita che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

l’articolo 48 della Costituzione Italiana recita che “La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”

l’articolo 71 della Costituzione Italiana recita che “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”;

l’articolo 75 della Costituzione Italiana recita che “E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.”; 

CONSIDERATO CHE 

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 4) dell’allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Considerato l’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che nello specifico, sull’autentificazione delle sottoscrizioni, stabilisce:

– L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3.

– Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

CHIEDE 

che il Governo Italiano renda effettivi i diritti costituzionali succitati dei cittadini italiani residenti all’estero concedendo con decreto-legge il potere di autentica delle firme ai consoli e vice-consoli onorari previo incarico del Console Generale di riferimento ai sensi all’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”. (Inform)

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