INPS
ROMA – Con circolare n. 16 del 29 gennaio 2015 l’INPS ricorda che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, ha provveduto, con decreto ministeriale 14 gennaio 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2015, n. 17), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398 che si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione gli Stati dell’Unione europea. Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE. Sono esclusi inoltre anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2015, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Alla circolare dell’INPS sono allegate le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2015, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie. (Inform)