SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – La Commissione Affari Esteri – Difesa del Senato, al fine di esprimere un parere alla 10a Commissione, ha avviato l’esame congiunto del disegno di legge n. 1730 Di Giuseppe e altri (Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero) e del disegno di legge Borghese (Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l’assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). La Presidente della Commissione Esteri Stefania Craxi (FI-BP-PPE), in sostituzione del senatore Spagnolli, relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, ha illustrato il disegno di legge n. 1730, già approvato dalla Camera dei deputati, adottato dalla Commissione di merito come testo base per il prosieguo della discussione congiunta con l’Atto Senato n. 1187, disegno di legge, anch’esso di iniziativa parlamentare e inerente alla stessa materia. La relatrice ha spiegato come il disegno di legge in via di approvazione, composto da 4 articoli, sia finalizzato a garantire il diritto all’assistenza sanitaria in territorio italiano, previo pagamento di un contributo su base annua, anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che siano residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea e non aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA). Craxi ha ricordato che, come rimarcato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento originariamente esaminato presso la Camera dei deputati, l’iscrizione all’AIRE costituisce un diritto-dovere del cittadino e rappresenta il presupposto per poter usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti come la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di scegliere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’UE, di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio. Si evidenzia inoltre come ad oggi, tuttavia, la stratificazione normativa esistente, comportando delle disparità di trattamento verso e tra gli italiani iscritti all’AIRE, imponga la necessita di un’armonizzazione della disciplina, con particolare riferimento in relazione al tema dell’assistenza sanitaria. Si riscontra, infatti, una discrasia tra chi risiede in Paesi dell’Unione europea, nei quali si mantiene una copertura sanitaria attraverso la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e chi risiede in Stati non appartenenti all’Unione europea, nei confronti dei quali non sempre esiste una convenzione sanitaria stipulata dall’Italia. L’attuale normativa prevede, infatti, che, in caso di rientro saltuario in Italia, il cittadino, non munito di carta TEAM, avente lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, non avente una copertura assicurativa pubblica o privata, abbia diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino ad un periodo massimo di novanta giorni. Tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria, che certifica l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe nazionale sanitaria, rende la gestione operativa farraginosa per tutti gli ambiti della sanità nazionale, oltre che per gli stessi connazionali. In proposito viene poi rilevato come il mancato possesso della tessera sanitaria da parte dei cittadini iscritti all’AIRE determini sostanzialmente una perdita del diritto all’assistenza sanitaria in Italia, finendo per costituire un disincentivo persino all’iscrizione all’AIRE stessa. Si realizza, peraltro, una discriminazione tra i cittadini italiani residenti in Stati membri dell’Unione europea, e in quanto tali titolari della Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e i cittadini italiani residenti in Paesi terzi, con i quali non sempre esiste una convenzione sanitaria. Per ovviare a questo stato di cose, il provvedimento in esame dispone una modifica della disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e che non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), prevedendo per tali soggetti la possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN), a condizione del pagamento di un contributo annuo. Il versamento del contributo annuo, pari a 2.000 euro e rideterminabile con decreto ministeriale, consente l’accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni (rientranti nella fattispecie summenzionata) di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale. Le disposizioni attuative per l’accesso al SSN ai sensi della nuova disciplina sono demandate a un decreto ministeriale. La relatrice, entrando nel dettaglio del provvedimento, ha poi rilevato come l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame specifichi che l’iscrizione sia eseguita presso l’azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l’azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1 e dell’articolo 2, comma 1, il rilascio e il rinnovo annuo della tessera sanitaria nazionale sono necessari, per i soggetti in esame, per l’accesso alle prestazioni a carico del SSN e sono subordinati al versamento di un contributo annuo, fissato in 2.000 euro e rideterminabile annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alle risultanze dell’attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla nuova disciplina in esame. Secondo quanto disposto dall’articolo 2 il versamento del contributo annuo consente l’accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale. Il successivo comma 3 specifica come il mancato versamento del contributo comporti la sospensione dell’utente dall’accesso alle prestazioni del SSN e che, in assenza del suddetto versamento, non possono essere erogate a carico del SSN prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. Nel suddetto caso di sospensione, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonché dei contributi dovuti per il periodo di sospensione, maggiorati degli interessi legali (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell’articolo 2, il contributo in esame è corrisposto mediante strumenti di pagamento elettronico e affluisce direttamente al bilancio della regione o della provincia autonoma nel cui territorio rientra l’azienda sanitaria locale interessata dall’iscrizione. L’articolo 3 del provvedimento reca invece una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedano all’attuazione della disciplina nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e delle risorse finanziarie derivanti dai contributi summenzionati. Il comma 1 dell’articolo 4 prevede poi che l’atto legislativo entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative relative all’accesso alle prestazioni del SSN per i cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e che non aderiscono all’EFTA, al procedimento amministrativo correlato e all’attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla disciplina in oggetto.
Dalla Presidente della III Commissione è stato poi evidenziato come l’Atto n. 1187, esaminato dalla 10a Commissione congiuntamente con il disegno di legge in esame, preveda a sua volta per i cittadini italiani titolari di trattamento pensionistico e iscritti all’AIRE l’accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale, secondo i medesimi termini previsti per la generalità degli assistiti. L’estensione del Servizio, tuttavia, a differenza del disegno di legge già richiamato, è prevista a titolo gratuito. Il provvedimento demanda a un regolamento ministeriale la definizione sia delle modalità operative per l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti in esame sia di meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all’estero. Il seguito dell’esame congiunto è stato quindi, rinviato. (Inform)