ITALIANI ALL’ESTERO
Programmate varie audizioni per approfondire la materia. Il provvedimento già calendarizzato in Assemblea per il periodo 6- 8 maggio
ROMA – La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l’esame della conversione in legge del DL 36/2025 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. In pratica si tratta di una modifica alla legge 91/1992 finalizzata a limitare il riconoscimento della cittadinanza per coloro che sono nati e residenti all’estero. Il relatore Marco Lisei ha sottolineato come il provvedimento si suddivida in due articoli: l’articolo 1, comma 1, introduce un articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, al fine di limitare il riconoscimento della cittadinanza per coloro che sono nati e residenti all’estero, stabilendo che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame. È introdotta, pertanto, nei casi predetti, una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza ed è disposta una deroga a un novero di disposizioni, tra cui gli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della medesima legge n. 91 del 1992. La disposizione individua poi, alle lettere da a) ad e) del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, una serie di eccezioni alla disciplina introdotta, tra loro alternative. La lettera a) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia riconosciuto, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. L’eccezione pertanto opera per i riconoscimenti legittimamente effettuati in via amministrativa a seguito di domanda a tal fine presentata entro la data indicata. La lettera b) fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato giudizialmente, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data. Le lettere c) e d) prevedono come eccezioni il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia nato in Italia o sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio. La lettera e) prevede infine come ulteriore eccezione il caso in cui un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti, anch’essi cittadini, sia nato in Italia. Pertanto, per gli ascendenti di secondo grado deve esservi nascita in Italia, mentre per i genitori e adottanti, può esservi in alternativa la continuativa residenza biennale. Il relatore ha poi spiegato come al comma 2 si novelli invece l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), intervenendo su alcuni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. In particolare, dopo il comma 2 sono inseriti due nuovi commi: il comma 2-bis, il quale stabilisce che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale; il comma 2-ter, ai sensi del quale si prevede che nelle medesime controversie l’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l’accertamento della cittadinanza. L’articolo 2, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento. Nel corso del dibattito il senatore Andrea De Giorgis (Pd) ha sottolineato la sua contrarietà sul fatto che una materia dai rilevanti impatti costituzionali, che incidono direttamente sulla possibilità per alcuni individui di poter beneficiare di specifiche garanzie costituzionali, sia affrontata dal Governo per il tramite di un decreto-legge, soprattutto alla luce del contenuto dei diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare già assegnati alla Commissione. In proposito da De Giorgis è stato auspicato, in ordine al decreto legge, un ciclo di audizioni, ancorché limitato, al fine di acquisire imprescindibili elementi conoscitivi. In proposito il Presidente della I Commissione Alberto Balboni ha fatto notare che, essendo in via di definizione un ciclo di audizioni su disegni di legge nn. 98 e abbinati vertenti sulla materia della riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza, si potrebbe valutare di procedere ad un ciclo unitario di audizioni. La Commissione ha approvato la proposta del Presidente che ha anche segnalato come la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari abbia già fissato per la settimana del 6-8 maggio la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. (Inform)