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Elezioni Comites: il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109

ITALIANI ALL’ESTERO

ROMA – Dalla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2014.

Decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109 “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei  processi  di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo  dei Comitati degli Italiani all’Estero.

Art. 10

Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero

1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio  2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.  Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014  fino  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All’articolo 1 del decreto-legge 30  maggio 2012,  n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2012,  n.  118,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. A domanda dell’elettore, in deroga al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l’espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati  dal  comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fino alla data dell’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l’ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all’ufficio consolare di riferimento domanda di  iscrizione nell’elenco elettorale almeno cinquanta  giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere  nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonché tramite ogni  altro idoneo mezzo di comunicazione.».

4. Per l’attuazione delle disposizioni  di  cui  al comma 3 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.  (Inform)

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