CAMERA DEI DEPUTATI
Associato alle proposte già illustrate quella a firma di Maurizio Bianconi (Pdl) che introduce ulteriori requisiti per gli stranieri nati in Italia e per la “naturalizzazione”
ROMA – È ripreso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati l’esame del provvedimento che modifica la legge del 5 febbraio 1992 (n. 91) in materia di acquisizione della cittadinanza italiana.
Al provvedimento – segnala il presidente della Commissione, Francesco Paolo Sisto – viene abbinata la proposta di legge a firma di Maurizio Bianconi (Pdl) avente per oggetto analoga materia.
Ad illustrare nello specifico quest’ultima proposta la relatrice Annagrazia Calabria (Fi-Pdl), che spiega come essa intervenga sulla disciplina di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri nati in Italia o ivi residenti per dieci anni, riprendendo il testo approvato in sede referente nella scorsa legislatura e rinviato in Commissione dopo la discussione generale in Assemblea. In particolare, la proposta di legge rende più gravosa l’acquisizione della cittadinanza italiana iure soli, da parte degli stranieri nati in Italia ed ivi residenti senza interruzioni sino alla maggiore età, introducendo come ulteriore requisito la frequenza con profitto di scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Per l’acquisto della cittadinanza per “naturalizzazione”, la proposta richiede innanzitutto la “stabilità” della residenza legale per almeno dieci anni e prevede lo svolgimento di un apposito percorso di cittadinanza prima della concessione, introducendo termini certi per la conclusione del procedimento. La relatrice fa dunque presente come l’acquisizione della cittadinanza risulti subordinata al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; alla frequenza di un corso di un anno sulla storia e la cultura italiane ed europee, sull’educazione civica e sui princìpi della Costituzione italiana; all’effettivo raggiungimento di un adeguato grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione; al rispetto degli obblighi tributari; al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L’accesso al corso di cultura italiana è consentito, a richiesta – precisa Annagrazia Calabria, – allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, mentre il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso, fermo restando il requisito della residenza per dieci anni in territorio italiano. L’acquisto della cittadinanza ha luogo automaticamente in caso di ritardo nella conclusione del procedimento imputabile all’amministrazione. Per i minori il percorso di cittadinanza può iniziare al compimento del sedicesimo anno e deve concludersi al compimento del diciottesimo anno. Il Governo organizza, con il concorso delle Regioni, iniziative e attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione dello straniero, cui questi è tenuto a partecipare. L’attuazione della disciplina, incluse le modalità di svolgimento del corso di cultura italiana ed i casi di esonero dalla frequenza dello stesso, è rimessa ad un regolamento governativo. La proposta di legge interviene anche sulla prestazione del giuramento, che deve essere prestato con una nuova formula nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo, secondo modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge. Prevista inoltre la consegna al nuovo cittadino di una copia della Costituzione. Il presidente Sisto, non essendoci altri interventi, ha rinviato il seguito dell’esame ad altra seduta. (Inform)