* INFORM *

INFORM - N. 50 - 12 marzo 2002

Una iniziativa del Patronato ACLI del Belgio

Gli indebiti di pensione in Corte di Giustizia europea

BRUXELLES - Il Patronato ACLI, sempre attento alle questioni di diritto sociale europeo, si è fatto promotore di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per la soluzione di un delicato problema che riguarda gli indebiti pensionistici.

Il procedimento è nato dal caso del signor Sante Pasquini, residente a Dudelange (Lussemburgo), il quale, a causa di ritardi inverosimili nella trattazione della sua pratica, si trova a dover rimborsare all'INPS di Ancona la bella somma di 56.160.950 lire (29.005 euro).

Il signor Pasquini ha lavorato in Italia, in Francia e nel Lussemburgo. Nel 1987 ottenne la pensione di vecchiaia italiana nella misura integrata al trattamento minimo. Questa pensione doveva essere ricalcolata in prorata, e quindi diminuita, dalla data di liquidazione della pensione a carico della Francia e del Lussemburgo.

Pur essendo stato informato tempestivamente della concessione della pensione francese e lussemburghese, l'INPS di Ancona ha atteso più anni prima di ricalcolare la pensione italiana. Questo ritardo ha comportato la costituzione di un indebito di lire 56.160.950 lire su un periodo di 13 anni, dall'1.03.1987 al 30.04.2000. Il Patronato ACLI ha contestato il provvedimento di recupero dell'INPS facendo leva su due argomenti:

Ma i regolamenti europei non prevedono, purtroppo, norme di prescrizione quando gli indebiti scaturiscono dall'applicazione dei regolamenti comunitari. Si tratta di una lacuna più volte denunciata dal Patronato ACLI.

Su che cosa dovrebbe allora radicarsi il giudizio della Corte di Giustizia europea? Secondo il Patronato ACLI, le norme a cui si può far riferimento sono due:

Questo articolo fa obbligo alle istituzioni competenti di notificare senza indugio all'interessato le decisioni di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione di cui egli è titolare. Se il competente ente previdenziale non rispetta questa norma, deve assumersene tutte le conseguenze, non deve cioè chiedere il rimborso di somme che, per suo proprio errore o negligenza, sono state pagate indebitamente.

Sono le disposizioni che concedono agli interessati un termine di due anni per far valere i propri diritti quando intervengono modifiche migliorative degli stessi regolamenti. Questo termine di due anni dovrebbe ragionevolmente applicarsi anche quando i diritti sono modificati in senso negativo, con la conseguenza di una limitazione nel tempo dell'azione di recupero delle somme riscosse indebitamente ma in buona fede. In sostanza il recupero dovrebbe essere limitato agli ultimi due anni e non retroagire fino a 10 e più anni, come fa l'INPS. Sapremo tra un anno e mezzo-due se e in qual misura la Corte di Giustizia seguirà la tesi del Patronato ACLI e censurerà o meno il comportamento dell'INPS.

(Causa C-34/02 - Sante Pasquini c/INPS - rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 gennaio 2002).

(Daniele Rossini*-Inform)

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* Patronato ACLI Belgio


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