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La Commissione Esteri – Difesa del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica dell’accordo di partenariato globale e cooperazione tra UE e Thailandia

SENATO DELLA REPUPPLICA

 

ROMA – La Commissione Esteri-Difesa del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022: il testo è già stato approvato dalla Camera. Nel suo intervento il relatore Marco Dreosto (Lega) ha spiegato come l’Accordo in esame, che costituisce la primo intesa bilaterale conclusa tra l’Unione europea e la Thailandia, segni politicamente un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell’Unione europea nel Sud-Est asiatico, in linea con la Strategia dell’Ue per l’Indo-Pacifico e sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani. L’attuazione dell’Intesa, come si legge dalla relazione introduttiva al provvedimento, comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell’Unione europea. Dreosto ha rilevato come l’Accordo, che si compone di 64 articoli suddivisi in otto titoli, sia frutto di un lungo iter negoziale e abbia come obiettivo quello dello sviluppo delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L’intesa rafforza infatti la collaborazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione, l’agricoltura e la cultura.  Il relatore ha anche sottolineato come l’accordo stabilisca la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia. Più nel dettaglio, il Titolo I (articoli 1-6), che reca disposizioni sulla natura dell’Accordo e sul suo ambito di applicazione, riconosce quale elemento essenziale dell’intesa il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, nonché del principio dello Stato di diritto. Vengono inoltre ribaditi gli impegni a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, le Parti convengono di cooperare nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di promuovere l’attuazione degli strumenti internazionali sul disarmo. Previsto anche l’impegno comune a rispettare gli obblighi di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare tramite lo scambio di informazioni. Il relatore ha anche spiegato come il Titolo II (articoli 7 e 8) dell’Accordo, riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, rechi norme per la promozione dello scambio di informazioni nell’ambito di consessi quali l’ONU e le sue Agenzie, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il Titolo III (articoli 9-19) concerne invece la cooperazione in materia di scambi e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario, chiamando le Parti ad adoperarsi per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Il Titolo IV (articoli 20-29) riguarda poi la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l’obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne rappresentano un motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Per quanto riguarda le politiche migratorie, Dreosto ha rilevato come la Thailandia e ciascuno Stato membro dell’Unione europea, convengano di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia. Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, la corruzione e gli abusi sessuali su minori. Il Titolo V (articoli 30-49) disciplina invece la cooperazione in altri settori, quali la promozione e la tutela dei diritti umani, le politiche macroeconomiche, la fiscalità, la politica industriale, la scienza e la tecnologia, i cambiamenti climatici, l’energia, i trasporti, il turismo, l’istruzione e la cultura, la protezione dell’ambiente, l’agricoltura e la sanità.  Dal canto suo il Titolo VI (articoli 50 e 51) definisce gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i necessari mezzi, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall’Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione verso i Paesi terzi, attraverso un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo e azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti con la Thailandia. Il Titolo VII (articolo 52) delinea poi il quadro istituzionale dell’Accordo, istituendo un Comitato misto, chiamato a riunirsi almeno ogni due anni, alternativamente a Bangkok e a Bruxelles. Il Comitato è chiamato a garantire il buon funzionamento dell’Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Intesa stessa. Da ultimo, il Titolo VIII (articoli 53-64) reca le disposizioni finali. In particolare, la clausola evolutiva consente alle Parti di estendere l’Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli. Inoltre, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né l’Accordo in esame né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione. Per quanto riguarda l’entrata in vigore e l’applicazione provvisoria, il relatore ha spiegato che l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima Parte notifica all’altra l’avvenuto completamento delle procedure giuridiche. Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)

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